Simone Micocci - 16 novembre 2018
Finestre mobili pensione Forze Armate e di Polizia: come funzionano e quando fare domanda
Guida alle finestre mobili per le pensioni del personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico: ecco di quanto ritardano l’accesso alla pensione.
Quando si parla di finestra mobile si fa riferimento a quel periodo che deve trascorrere dal momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per maturare il diritto alla pensione alla data di decorrenza effettiva del rateo previdenziale.
In poche parole, il pagamento della pensione viene ritardato ad un momento successivo, con un intervallo di tempo che varia a seconda dell’opzione per il pensionamento alla quale si fa ricorso.
È importante sottolineare, però, che avendo maturato i requisiti per il pensionamento, nel corso della finestra mobile il lavoratore può decidere indipendentemente se continuare a lavorare oppure no.
Introdotte dal decreto legge 78/2010, le finestre mobili sono state poi eliminate dalla riforma Fornero, a partire dal 1° gennaio 2012, eccetto che per alcune categorie di lavoratori e per alcuni trattamenti previdenziali. Per la maggior parte dei lavoratori, quindi, oggi trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 6 della Legge 155/1981, secondo la quale il primo assegno di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati raggiunti i requisiti per il pensionamento.
Quanto appena detto però non trova applicazione per il personale in divisa, dal momento che i lavoratori del comparto difesa e soccorso pubblico non sono stati coinvolti dalla riforma del 2011.
FINESTRE MOBILI FORZE DELL’ORDINE
Vediamo quindi in che modo le finestre mobili ritardano la decorrenza della pensione per il personale delle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco, facendo anche chiarezza su quando si può fare domanda di pensionamento.
Finestre mobili per la pensione di vecchiaia
Come noto anche per il personale in divisa si parla di pensione di vecchiaia e di pensione di anzianità. Nel dettaglio, la prima si raggiunge alla maturazione dei seguenti requisiti:
- raggiungimento del limite d’età ordinamentale (60 anni nella maggior parte dei casi) e 20 anni di contributi.
A questa opzione per il pensionamento però si applicano gli adeguamenti con le aspettative di vita e i meccanismi della finestra mobile di 12 mesi.
Di conseguenza all’età ordinamentale nel 2018 bisogna aggiungere 7 mesi (per effetto degli adeguamenti del 2013 e 2016), mentre dal 2019 se ne aggiungono altri 5 mesi. In totale, quindi, dal 1° gennaio 2019 il limite di età ordinamentale aumenta di un intero anno.
Esempio pratico
Prendiamo come esempio un ispettore di Polizia che compie 61 anni il 1° settembre 2019 e che contestualmente ha maturato 30 anni di contributi (comprese le maggiorazioni).
In tal caso i requisiti per il pensionamento sono stati raggiunti, tuttavia per percepire il primo assegno previdenziale bisogna attendere un ulteriore anno, ovvero l’apertura della finestra mobile di 12 mesi. Il primo assegno previdenziale quindi verrà percepito a settembre 2020.
Quando non si applicano gli adeguamenti con le speranze di vita
Non sempre però ai requisiti per la pensione di vecchiaia si applicano gli adeguamenti con le aspettative di vita. Nel dettaglio, questo non avviene quando al raggiungimento del limite d’età ordinamentale (al netto degli adeguamenti) il personale in divisa ha maturato la contribuzione richiesta per la pensione di anzianità (che analizzeremo di seguito), ovvero 35 anni di contributi.
Quindi chi ha maturato 35 anni di contribuzione nel 2019 potrà comunque andare in pensione al compimento del 60° anno di età. Ma cosa succede in tal caso alla finestra mobile? Questa va comunque rispettata, il che significa che:
- al compimento del 60° anno di età si percepisce la pensione qualora la finestra mobile si sia già aperta, ovvero se i 35 anni di contribuzione sono stati maturati con 12 mesi di anticipo;
- se ha raggiunto i 35 anni di contributi da meno di un anno potrà comunque andare in pensione all’età di 60 anni, ma dovrà attendere l’apertura della finestra mobile.
Per maggiori approfondimenti in merito, vi consigliamo di leggere- Pensioni Forze Armate e di Polizia, nuovi requisiti dal 2019: per chi si applicano?
Esempio pratico
Prendiamo come esempio due diversi ispettori di Polizia ma nati nello stesso giorno. Ipotizziamo che questi compiano il 60° anno di età il 1° marzo 2019, ma che il primo, Tizio, abbia maturato il 35° anno di contribuzione a febbraio 2018, mentre il secondo, Caio, solamente a settembre dello stesso anno.
Entrambi quindi potranno andare in pensione al netto degli adeguamenti con le speranze di vita, tuttavia mentre Tizio potrà essere collocato in quiescenza immediatamente, visto che la finestra mobile si è aperta a febbraio 2019, Caio dovrà attendere settembre del 2019 per percepire la pensione.
Finestre mobili per la pensione di anzianità delle Forze dell’Ordine
Per la pensione di anzianità ci sono invece due strade possibili. La prima è quella con cui si può andare in pensione all’età di 57 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi. Dal 2019 l’età anagrafica sarà incrementata di altri 5 mesi per effetto dell’adeguamento con le aspettative di vita, arrivando così a 58 anni.
La seconda opzione è quella che, indipendentemente dall’età anagrafica, richiede una contribuzione di 40 anni e 7 mesi, più altri 5 mesi (41 anni) dal 2019.
Anche per queste due strade si applica il meccanismo delle finestre mobili: nel dettaglio, nel primo caso la finestra mobile è sempre di 12 mesi, mentre nel secondo - ovvero per la pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica - è di 15 mesi.
Quando fare domanda per il pensionamento
La domanda di pensione online all’Inps e all’amministrazione di appartenenza può essere presentata anche durante la finestra mobile. Non è necessario, quindi, che la finestra si sia aperta per poter fare domanda per il pensionamento.
C’è però una precisazione da fare: questo non vale per la finestra mobile di 15 mesi. Dal momento della domanda fino al pensionamento, infatti, non possono decorrere più di 12 mesi.
In poche parole, chi nel 2019 raggiunge i 41 anni di contributi a settembre, dovrà attendere novembre per fare domanda di pensionamento, visto che il collocamento in quiescenza è in programma per novembre 2020.
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