Simone Micocci - 28 febbraio 2019
Nella pensione delle Forze Armate non si deve tener conto del blocco del contratto
La Corte dei Conti ha accolto il ricorso di un ex Colonnello della Guardia di Finanza che ha chiesto il ricalcolo della pensione tenendo conto degli scatti stipendiali non riconosciuti nel 2011-2015.
Importante sentenza della Corte dei Conti in merito al calcolo della pensione per le Forze Armate; i giudici della Sezione giurisdizionale della Regione Calabria hanno accolto il ricorso presentato da un ex colonnello della Guardia di Finanza, il quale ha chiesto - e ottenuto - il riconoscimento, ai fini pensionistici, degli scatti stipendiali maturati dal 2011 al 2015, periodo del blocco contrattuale.
Come svelato da Pensionioggi.it, la Corte dei Conti accogliendo il ricorso ha precisato che il blocco degli incrementi stipendiali automatici - stabilito dall’articolo 9, comma XXI, del decreto legge 78/2010, poi convertito con legge 122/2010 - non può riflettersi sul calcolo dell’assegno previdenziale.
La vicenda
L’ex Colonnello delle Fiamme Gialle, il quale ha cessato il servizio proprio nel periodo del blocco del contratto, ha chiesto alla Corte dei Conti il riconoscimento degli aumenti stipendiali e delle progressioni di carriera che sarebbero dovute avvenire qualora il contratto fosse stato rinnovato.
Secondo la tesi difensiva dell’ex Colonnello delle Fiamme Gialle, accolta dalla Corte dei Conti, non è corretto che la pensione fosse stata calcolata tenendo conto di stipendi percepiti nel 2010, ossia su una base economica inferiore all’anzianità giuridicamente rivestita al momento del collocamento in congedo.
D’altronde, come ricordato dalla difesa del ricorrente (curata dallo studio S&P di Roma, precisamente dagli avvocati Saccucci e Magnano), il blocco stipendiale del triennio 2011-2013, poi prorogato per altri due anni prima che il rinnovo per il 2016-2018 intervenisse per adeguare gli stipendi per la Guardia di Finanza e per il resto delle Forze Armate, è stato affrontato dalle sentenze 304/2013, 310/2013 e 154/2014 della Consulta la quale ha sì riconosciuto la legittimità della cristallizzazione degli incrementi economici (visto il periodo di difficoltà allora vissuto dal Paese e la conseguente necessità di una spending review) ma ha sottolineato che questo fenomeno sarebbe dovuto essere limitato nel tempo.
Il blocco del contratto non può ripercuotersi sulla pensione
Calcolando la pensione non tenendo conto dei possibili scatti stipendiali, quindi, è stato violato il principio della temporaneità della misura; la pensione, infatti, viene percepita per tutta la vita del pensionato e per questo non può basarsi su fattori che per detta della Corte Costituzionale sarebbero dovuti essere limitati nel tempo.
A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria - si è schierata totalmente dalla parte del ricorrente ribadendo quanto allora sostenuto dai giudici della Corte Costituzionale. Nel dettaglio, il blocco contrattuale e la sospensione degli scatti stipendiali deve essere interpretata nella maniera più “tenue possibile” e di conseguenza non può avere alcuna conseguenza sulla pensione.
La cristallizzazione disposta per il 2011-2015 deve essere limitata al trattamento stipendiale ed è da considerare irrilevante ai fini previdenziali così da non determinare una protrazione ad infinitum del blocco stipendiale.
Dopo la sentenza che ha accolto il ricorso per il diritto al ricalcolo secondo parametri più vantaggiosi, quindi, la Corte dei Conti della Regione Calabria si è schierata ancora una volta dalla parte delle Forze Armate riconoscendo in questo caso il ricalcolo tenendo conto degli scatti stipendiali che sarebbero dovuti essere riconosciuti nel periodo del blocco contrattuale.
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