Redazione - 28 maggio 2022
Pensione Forze armate calcolata tutta con il retributivo? Facciamo chiarezza
Sì, la Corte dei Conti ha ritenuto che la pensione degli appartenenti alle forze armate e di polizia debba essere calcolata interamente con il retributivo in assenza di una legge sulla previdenza complementare. Ma era il 2020 e successivamente la Cassazione ha ritenuto il Tar come il tribunale competente nel decidere di questa materia. Ecco cosa succede adesso.
Nei giorni scorsi vi abbiamo dato notizia di una sentenza della Corte dei Conti che ha riconosciuto il diritto di un militare di avere la pensione calcolata interamente con il sistema retributivo, anche per la parte riferita al contributivo, almeno fino a quando non ci sarà l’effettiva attuazione della previdenza complementare.
Ebbene, dobbiamo però sottolineare che quella è una sentenza del 2020 e che nel frattempo la situazione è evoluta.
La questione è chiara: come per tutti i lavoratori anche la pensione delle forze armate e di polizia si calcola per una parte (fino al 31 dicembre 1995, o al 31 dicembre 2011 per coloro che alla predetta data avevano maturato 18 anni di contributi) con il retributivo e per l’altra (quindi per il periodo successivo) con il contributivo.
Il problema è che per le forze armate manca ancora una norma che prevede l’istituzione di un apposito fondo per coloro che vorrebbero integrare la loro pensione. Motivo che ha spinto diverse persone a presentare ricorso affinché questa mancanza di tutela si ripercuota in una pensione calcolata interamente con il sistema retributivo il quale è di sicuro più conveniente del contributivo.
Ma ciò è davvero possibile? Sì, secondo la sentenza della Corte dei Conti del 2020 di cui parleremo di seguito, ma quando sembrava che eravamo vicini alla svolta ecco intervenire la Corte di Cassazione che ha dichiarato che per questioni come queste il giudice di competenza non è la Corte dei Conti quanto il Tar.
A oggi non è dunque possibile rispondere con certezza alla domanda se esiste un modo per far sì che la pensione di forze armate e polizia possa essere calcolata interamente con il retributivo. Vero che la seguente sentenza potrebbe anche essere presa come modello per le future decisioni, ma al momento presso il Tar ci sono solamente sentenze di questo genere pendenti.
Non è dunque chiaro quale sarà la linea che intraprenderà il tribunale amministrativo.
Perché si tratta di un tema di notevole importanza
A oggi, viene penalizzato il personale militare che ha maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva non superiore a 18 anni, dal momento che la pensione viene calcolata con il sistema contributivo. La mancata o ritardata previsione dei meccanismi di previdenza complementare determina un danno rilevante per il personale in divisa.
Proprio per questo motivo un dipendente dell’Aeronautica Militare dal 21 maggio 1989, e ancora in servizio, ha presentato ricorso contro l’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici e il Ministero della Difesa per chiedere l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico che sarà secondo il sistema retributivo (che, di fatto, è cessato di esistere dal 1° gennaio 1996).
Il militare ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivati dal mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e della conseguente istituzione della previdenza complementare, previdenza che il Tar Lazio, sede di Roma, ha chiesto alle Amministrazioni di concludere, tramite l’emanazione di un provvedimento espresso.
Il procedimento amministrativo è volto proprio all’istituzione della previdenza complementare, mediante la nomina di un commissario ad acta al quale è stato affidato il compito di:
“Attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza”.
La sezione ha rispedito le disposizioni al mittente, ritenendo infondata la pretesa al sistema previdenziale retributivo, dando come motivazione che non esiste “un diritto al regime previdenziale” previgente in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare anche il sistema previdenziale in vigore. È stata ritenuta fondata, invece, la domanda risarcitoria alla mancata istituzione della previdenza complementare.
La sentenza della Corte dei Conti
La Corte dei Conti ha ritenuto che la mancata attivazione della previdenza complementare si configuri come “danno futuro”, con conseguenze che si manifestano nel momento in cui il richiedente andrà in pensione, dal momento che il tempestivo avvio dei fondi pensione avrebbe generato un montante più elevato rispetto al mancato esercizio dell’opzione, oltre a consentirgli un risparmio in termini di tassazione Irpef in virtù di una maggiore ammontare deducibile.
L’avvio della previdenza complementare, riprende l’avvocato Di Benedetto, è da porre in relazione alla liquidazione delle prime pensioni calcolate con il sistema contributivo.
Quindi, il personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva non superiore a 18 anni può vedersi risarcito il danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare.
Il problema, come detto sopra, è che dopo questa sentenza - che avrebbe aperto le porte a una serie di ricorsi - la Corte di Cassazione è intervenuta spiegando che è il Tar il giudice competente. Proprio quel Tar che in precedenza aveva ritenuto la “questione infondata”.
Cosa succede adesso?
Sicuramente per gli appartenenti in divisa sarebbe stato più conveniente se la Corte dei Conti fosse stata rilevata competente nel discutere della materia, visto appunto quanto deciso con la sentenza in oggetto.
Per adesso invece non resta altro da fare che monitorare la situazione e attendere che il Tar si esprima sui giudizi ancora pendenti. Vi terremo aggionati non appena ci saranno novità in merito.
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