Paola Gentile - 22 febbraio 2023
Polizia di Stato, monetizzazione congedo ordinario maturato e non fruito: la circolare spiegata
Il beneficio verrà riconosciuto previa documentazione che attesti che il personale interessato della Polizia di Stato non abbia fruito dei periodi di congedo ordinario.
Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare nella quale dà spiegazioni e disposizioni circa la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda.
Sulla questione, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015), interpretando la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha riconosciuto ad un lavoratore, ex dipendente del comune di Vienna, il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute a causa di malattia sopraggiunta prima del proprio pensionamento avvenuto a domanda.
Come si è espressa la Corte di Giustizia Ue
Il caso di un ex dipendente del comune di Vienna è stato analizzato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Sulla base dell’art.7, paragrafo 2 della direttiva 2003/88/CE ha stabilito il diritto alla percezione dell’indennità finanziaria spettante per ferie non godute debba essere inteso nel senso che:
- La normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie non fruite in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
- Un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di esserci ammalato;
- Se la normativa nazionale stabilisce il diritto alla fruizione di ferie aggiuntive rispetto alla quattro settimane previste dalla direttiva sopra indicata, gli Stati possono decidere di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori periodi.
Sulla base di quanto esposto, la Corte di Giustizia ha ritenuto che potessero essere accolte le istanze presentate dai dipendenti, riconoscendo loro il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito, a causa di malattia, prima del collocamento in quiescenza a domanda.
Come funziona per la Polizia di Stato
Nella circolare del Ministero dell’interno si precisa che per il personale della Polizia di Stato sono previsti dalla legge (artt. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3) periodi di congedo differenti sulla base dell’anzianità di servizio e in ragione della distribuzione della prestazione lavorativa su 5 o 6 giorni settimanali, partendo da un minimo di 26 fino ad un massimo di 45 giorni.
L’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, stabilisce che la parte residua possa essere fruita entro i 18 mesi successivi, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno in cui spetta.
Ma c’è di più. L’art. 63 della legge del 1° aprile 1981, n.121, indica che se il personale non può godere dei previsti giorni di riposo settimanali e festivi, per particolari esigenze di servizio, maturi ugualmente il diritto ad usufruirne nella quattro settimane successive.
Va da sé che i periodi di ferie comprendenti il congedo ordinario e i recuperi riposo non fruiti possano superare, complessivamente, le quattro settimane previste dalla direttiva.
La monetizzazione vale anche nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, tutti i periodi di ferie pregresse, legittimamente riportati all’anno successivo a quello di maturazione vengono monetizzati se non goduti per sopraggiunta malattia.
Il beneficio verrà riconosciuto previa documentazione che attesti che nell’anno di maturazione, l’interessato non ha potuto fruire dei periodi di congedo ordinario spettante.
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