Quando i poliziotti possono sparare

Quando i poliziotti possono sparare

In quali casi i poliziotti possono usare la pistola e sparare secondo la legge.

Nel nostro ordinamento l’uso delle armi è regolamentato con estrema severità, tanto che anche le forze dell’ordine devono sottostare a precise disposizioni. Il possesso di un’arma di ordinanza, infatti, non implica la legittimazione ad usarla. I poliziotti, come anche i carabinieri, hanno poteri particolari necessari al compimento dei propri compiti istituzionali, ciò include anche l’uso della pistola, ma soltanto nei modi e nei tempi prestabiliti.

Questo rigore viene da qualcuno interpretato come un limite eccessivamente stringente nei confronti delle forze dell’ordine, che sarebbero così limitate nell’esercizio delle proprie funzioni. L’ordinamento, comunque, cerca di bilanciare le garanzie costituzionali spettanti a tutti i cittadini, ponendo così anche delle tutele nei confronti del personale. Di fatto, raramente i poliziotti italiani fanno uso della pistola a confronto con altri Paesi, dove però l’uso delle armi è in generale meno disciplinato, appunto richiedendo risposte proporzionate.

Quando i poliziotti possono sparare

Ci sono essenzialmente tre ipotesi in cui un poliziotto è legittimato all’uso della pistola:

  • portare a compimento la propria azione;
  • adempiere a un dovere d’ufficio;
  • legittima difesa.

A prescindere dal caso particolare, vale sempre la regola per cui la risposta deve essere proporzionata al pericolo, pertanto è fondamentale preferire le alternative non letali quando possibile. La scelta dell’arma e la modalità di utilizzo devono quindi sempre essere giustificate rispetto al pericolo e all’urgenza percepiti dal poliziotto con gli elementi in suo possesso. Approfondiamo ora le diverse casistiche.

Violenza, resistenza, gravi reati

La prima ipotesi di legittimazione all’uso dell’arma di servizio da parte di un pubblico ufficiale viene esplicitata dall’articolo 53 del Codice penale. Quest’ultimo stabilisce che non è punibile il poliziotto che fa uso di armi o altri mezzi di coazione fisica (o ne dà ordine) per respingere una violenza, vincere una resistenza o impedire la consumazione di alcuni gravi reati.

Il respingimento di una violenza rientra nelle ipotesi di difesa: il poliziotto può sparare per difendere la propria incolumità fisica o quella di altre persone, per esempio colleghi o vittime del reato. L’uso della pistola deve tuttavia essere proporzionato rispetto alla minaccia percepita e ciò rende davvero complesso il lavoro del personale di Polizia. In pochi istanti deve essere effettuata una valutazione quanto più possibile oggettiva, scevra da eventuali timori e agitazioni ma consapevole delle conseguenze di una scelta troppo avventata o al contrario troppo morbida.

Non è affatto semplice, poiché l’uso dell’arma è consentito soltanto quando appare come l’unica opzione possibile per la salvaguardia di altre vite. Si devono cioè considerare gli elementi e il tempo di reazione a disposizione del poliziotto, senza considerazioni effettuabili soltanto a posteriori. Attenzione però a distinguere il concetto di proporzionalità della risposta da quello di assoluta necessità richiesto dalla legittima difesa.

Il poliziotto non è un cittadino comune, il suo dovere di pubblica sicurezza gli consente perciò di fare uso delle armi e della coazione fisica anche quando necessario alla luce dei rischi eventuali. Per esempio, la sentenza n. 15271/2003 della Corte di Cassazione stabilisce che non c’è differenza tra la resistenza attiva e passiva, sottolineando che il personale di polizia in situazione di pericolo non ha “un’opzione di rinuncia” e “la fuga non impedisce al pubblico ufficiale di usare le armi tutte le volte che l’uso sia necessario, avuto riguardo al criterio di proporzionalità tra gli interessi in conflitto”.

In altre parole, nei casi di legittima difesa se l’aggressore scappa non è ammesso usare violenza contro di lui, così come la fuga - in quanto opzione non violenta - deve essere preferibile, laddove possibile. Il poliziotto non soltanto non può essere obbligato a scappare, ma può anche usare le armi per fermare la fuga altrui se ritenuta eccessivamente pericolosa per l’incolumità di altre persone.

Nel caso specifico, la Cassazione si è pronunciata riguardo al caso di un agente di polizia che ha sparato a due rapinatori in fuga che hanno forzato un posto di blocco, valutando preminente il rischio di danno per i soggetti terzi. Ciò vale anche sia nei casi di violenza che in necessità di vincere una resistenza. L’esempio più tipico è quello di superare chi volontariamente rallenta la polizia durante un intervento urgente. L’uso dell’arma da fuoco rispetto ad altre armi o alla coazione fisica deve essere comunque motivato, tenendo conto dell’urgenza e del tipo di resistenza da vincere.

Infine, la Polizia è autorizzata a sparare per impedire la consumazione dei seguenti delitti:

  • strage;
  • naufragio;
  • sommersione;
  • disastro aviatorio;
  • disastro ferroviario;
  • omicidio volontario;
  • rapina a mano armata;
  • sequestro di persona.

In queste ipotesi il rischio a terzi è sempre preminente.

Adempimento a un dovere d’ufficio

Veniamo ora al caso più specifico, l’adempimento a un dovere d’ufficio. Secondo la legge non è punibile il poliziotto che spara per adempiere a un dovere o per adempiere a un comando imposto dall’autorità. L’eventuale responsabilità penale ricade sul superiore che ha dato il comando, a meno che il sottoposto potesse rendersi conto in maniera palese della sua illegittimità. Quando il poliziotto agisce in buona fede (convinto quindi della legittimità dell’ordine) e il comando proviene da un superiore gerarchico nell’esercizio delle proprie funzioni non è punibile per l’uso della pistola, nemmeno nell’ipotesi in cui si riveli di fatto illegittimo.

Uno dei campi più spinosi riguarda la fuga. La Polizia può sparare se l’autore di un reato sta scappando? Non può farlo per legittima difesa, perché non c’è un pericolo immediato, ma può farlo se il rischio potenziale a terzi supera l’interesse all’incolumità del fuggitivo.

Legittima difesa

Anche ai poliziotti, come a qualsiasi cittadino, è concesso usare la forza o perfino le armi per difendere sé stessi o altre persone. In questo caso, tuttavia, la risposta deve necessariamente essere giustificata da un pericolo immediato all’incolumità, non evitabile in alcun altro modo. La difesa deve in ogni caso essere proporzionata.

La situazione del poliziotto resta comunque sui generis, in quanto anche la scriminante della legittima difesa dovrebbe essere applicata tenendo conto delle particolarità di questo ruolo.

Leggi anche: La Polizia può entrare in casa?