Paola Gentile - 2 febbraio 2022
Riscatto contributi a fini pensionistici: perché il personale militare è penalizzato
Riscatto pensionistico: il Co.Ce.R. Esercito chiede all’INPS di allargare il raggio temporale di richiesta per non estromettere nessuno.
La Circolare n.119 dell’INPS, concernente il riscatto pensionistico per il personale delle Forze Armate, risulterebbe penalizzante per coloro i quali intendono riscattare gli anni di servizio antecedenti al 1° gennaio 1998.
È quanto emerso dalla delibera del Consiglio Centrale di Rappresentanza, nella quale si chiede al Capo di Stato Maggiore della Difesa d’intervenire con l’INPS al fine di rivedere non solo i contenuti della circolare, ma di adoperarsi affinché venga riconosciuta al personale la possibilità prevista dalla legge di riscattare a titolo oneroso periodi di servizio prestato indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni previste, anche quando sono già stati maturati i cinque anni di supervalutazione.
“La circolare 119 dell’INPS impone al personale che eventuali riscatti a titolo oneroso siano solo successivi alla data del 1° gennaio 1998 in quanto secondo l’INPS successivi al decreto legislativo 165 del 1997, ma non ha tenuto conto che il suddetto decreto legislativo è un decreto discendente della legge 335/95 per armonizzare gli effetti della legge stessa” hanno spiegato i delegati Co.Ce.R, Francesco Gentile e Salvatore Micciché che vedono in questo atto “un ulteriore strumento per mitigare gli effetti delle riforma Dini”.
Riscatto contributi ai fini pensionistici: cosa dice la Circolare Inps
La circolare in questione, non fa altro che applicare l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.165, del 30 aprile 1997, entrato in vigore dal 1° gennaio 1998, il quale prevede che:
I periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Inoltre, il successivo comma 3, del su citato art.5, stabilisce che il personale militare possa riscattare i periodi di servizio comunque prestato ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere. Mentre, come riporta l’art.7, comma 3, gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, sono riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni previsti; in ogni caso non ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998.
Riscatto contributi ai fini pensionistici: chi può farne richiesta e come
Coloro i quali sono in servizio attivo nel ruolo militare possono fare richiesta per ottenere il riscatto dei contributi pensionistici del periodo di servizio comunque prestato, ovvero sia il “servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso”.
Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dalla data di decesso del militare.
La facoltà del riscatto in parola “può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE)”.
Gli ex militari transitati all’impiego civile sono esclusi da questa richiesta, dal momento che godono di un diverso status, e non hanno facoltà di riscatto in parola.
La domanda può essere presentata tramite:
- www.inps.it, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’istituto;
- Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo nella sezione “Tipologia” la dicitura “Altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997”.
Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, le domande di riscatto presentate a partire dal 1° ottobre 2017 sono di competenza del “Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali” della Direzione provinciale di Chieti, come indicato con la circolare n. 131 del 19 settembre 2017.
Riscatto contributi ai fini pensionistici: a quanto ammonta l’onere
Una volta tenuto conto delle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo, l’onere da porre a carico del richiedente c’è il 27% del totale di quanto complessivamente dovuto dal lavoratore come onere contributivo. Inoltre, la situazione fotografata al 31 dicembre 2006 è la seguente:
- fino al 31 dicembre 2006, l’aliquota contributiva totale è pari al 32,95% e l’aliquota a carico del dipendente è pari all’8,75%; pertanto il rapporto tra l’8,75% e il 32,95% è pari al 26,55%, arrotondato al 27%;
- dal 1° gennaio 2007 l’aliquota contributiva totale è pari al 33% e l’aliquota a carico del dipendente è pari all’8,80%; pertanto il rapporto tra l’8,80% e il 33% è pari al 26,66%, arrotondato al 27%.
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