Aspettativa per motivi privati per il militare, le regole

Aspettativa per motivi privati per il militare, le regole

Ecco come funziona l’aspettativa per motivi privati per il militare: le regole da seguire per il personale delle Forze Armate.

Il personale militare ha diritto, a seconda delle proprie esigenze personali, ad alcuni periodi di aspettativa. Ci sono diverse tipologie di aspettativa, tra cui quella per motivi privati. Questo istituto è di fondamentale importanza, perché ingloba tutte quelle casistiche per cui non sono previste misure specifiche. In particolare, i lavoratori delle Forze Armate possono usufruire di un’aspettativa specifica per la frequenza di un dottorato di ricerca, ma non hanno accesso all’aspettativa per l’esercizio di un’attività imprenditoriale o di un secondo lavoro.

Per questa ragione, l’aspettativa per motivi privati non può essere fruita per le attività citate, ma appunto soltanto per diverse necessità personali, per le quali non sono previste (o non sono sufficienti) nemmeno altre misure apposite, come ad esempio la licenza ordinaria o straordinaria. Le regole sull’aspettativa per motivi privati sono definite dall’articolo 901 del Codice dell’ordinamento militare, ecco cosa stabilisce.

Durata

L’aspettativa per motivi privati del militare non può avere una durata inferiore a 4 mesi e non può superare il periodo continuativo di 1 anno. Il militare può quindi fare domanda di rientro anticipato in servizio dopo aver fruito dell’aspettativa per 4 mesi. È previsto il rientro a domanda per il militare che deve essere valutato per l’avanzamento di carriera o deve frequentare corsi e sostenere esami per l’avanzamento o l’accesso a ruoli superiori.

In ogni caso, il militare che rientra in servizio dopo aver fruito dell’aspettativa per motivi privati non potrà essere ricollocato in aspettativa prima di 2 anni dal rientro in servizio attivo, a prescindere dalla durata usufruita.

Chi ne ha diritto, requisiti e domanda

Non ci sono requisiti particolari nel Codice dell’ordinamento militare per quanto riguarda l’aspettativa per motivi privati, considerando che ci possono essere ulteriori precisazione nei provvedimenti di concertazione e che in ogni caso la concessione dell’aspettativa è subordinata alle esigenze di servizio.

Il personale delle Forze Armate non ha quindi sempre diritto a usufruire dell’aspettativa, ma soltanto quando la sua assenza non pregiudica le esigenze del Corpo o dell’Arma. I motivi per richiedere l’aspettativa sono dei più variabili, considerando proprio che questo istituto ingloba tutte le esigenze personali del militare per cui non esistono appositi strumenti.

Ciononostante, la domanda presentata al proprio Comando o Ente di appartenenza deve essere debitamente motivata, così che possa essere valutata non solo l’effettiva esigenza di questo periodo di assenza dal servizio ma anche l’eventuale incompatibilità con altri istituti. L’aspettativa per motivi privati non può in ogni caso essere utilizzata per lo svolgimento o la ricerca di un altro lavoro, poiché per questa necessità bisogna rifarsi alle regole specifiche sulle attività extraprofessionali del militare.

L’aspettativa può invece essere richiesta per motivi di salute propri o dei familiari, a patto che non vi siano altri istituti idonei o che si siano rivelati insufficienti.

Retribuzione

L’aspettativa per motivi privati non è retribuita, infatti il Codice dell’ordinamento militare stabilisce che in questo periodo al personale delle Forze Armate “non compete lo stipendio o altro assegno”. Oltretutto, l’intero periodo trascorso in aspettativa non viene computato nell’anzianità di servizio, non rilevando per il calcolo della pensione e del Trattamento di fine rapporto, e nell’avanzamento.

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