S. M. - 18 dicembre 2018
Forze Armate, circolare Inps: riscatto periodi di servizio comunque prestato per la pensione
L’Inps ha emanato una circolare - la n° 119/2018 - contenente le informazioni e i chiarimenti in merito al riscatto dei periodi di servizio comunque prestati.
L’Inps ha pubblicato una guida relativa al riscatto - con onere parziale - degli aumenti del periodo di servizio “comunque prestati” riconosciuti in determinate situazioni, fino ad un massimo di 5 anni.
La circolare 119/2018 Inps riprende quanto stabilito dall’articolo 5 - comma I - del decreto legislativo 165/1997, dove - a sua volta - vengono tra l’altro indicati i casi in cui al personale delle Forze Armate ha diritto agli aumenti del periodo di servizio.
Nel dettaglio, qui si legge che:
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni”.
Nel III comma dello stesso decreto, poi, si legge che
“Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”.
Ed è proprio a quest’ultimo punto che si riferisce la circolare appena emanata dall’Inps. In questa, infatti, viene chiarito che con “periodi di servizio comunque prestato” si intendono quei servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dello stesso.
In parole povere il riscatto - a titolo parzialmente oneroso - si dei periodo di servizio è possibile indipendentemente dal fatto che per tale servizio l’interessato abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.
Come avrete capito si tratta di un tema complicato ma allo stesso tempo molto importante perché permette al personale militare (carabinieri compresi) di accrescere la propria posizione contributiva così, eventualmente, da anticipare l’accesso alla pensione. Vediamo quindi come funziona il riscatto delle maggiorazioni contributive e quando queste sono previste.
Aumenti del periodo di servizio per le Forze Armate
Come anticipato, è il comma I dell’articolo 5 del decreto legislativo 165/1997 ad indicare le maggiorazioni convenzionali dell’anzianità contributiva e quando spettano alle Forze Armate.
Nel dettaglio, generalmente gli aumenti dei periodi di servizio spettano:
- maggiorazione 1/5: servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna e truppe alpine;
- maggiorazione di 1/3: servizio prestato a bordo di navi in armamento o in riserva, o anche per il servizio prestato sulla costa in tempo di guerra;
- maggiorazione di 1/3: a chi è adibito al controllo dello spazio aereo;
- maggiorazione 1/3: servizio di volo;
- maggiorazione di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo per il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della Guardia di Finanza;
- maggiorazione di 1/2 per chi presta servizio presso sedi “disagiate” o maggiorazione di 3/4 in caso di sedi “fortemente disagiate”.
- maggiorazione di 1/5 al personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena.
Nel comma III dell’articolo 5 dello stesso decreto poi si legge che tramite riscatto a titolo parzialmente oneroso si possono riscattare gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, anche per periodi di servizio comunque prestato, ossia il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza; vediamo però a chi si rivolge questa norma.
Chi può riscattarli?
La circolare Inps si rivolge al personale delle Forze Armate (Esercito italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare) e all’Arma dei Carabinieri; si ricorda però che il riscatto per i periodi di servizio comunque prestato può essere richiesto solo dal personale attualmente in servizio nel ruolo militare.
Non possono farne richiesta, quindi, gli ex militari passati all’impiego civile, i quali non possono avvalersi del riscatto in parola dal momento che hanno acquisito un diverso status.
Il riscatto in parola può essere richiesto anche dai militari per il periodo trascorso:
- come Allievi presso Enti addestrativi e Accademie militari;
- servizio militare di leva in Servizio Permanente Effettivo (SPE).
- come volontari in ferma breve o prolungata (ma solo se collocati successivamente al 1° gennaio 1998).
Infine, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal coniuge superstite, avente diritto alla pensione, del militare defunto; la richiesta, però, va presentata entro 90 giorni dal decesso del militare.
Costo del riscatto
Come anticipato, però, il riscatto dei periodi di servizio comunque prestati non è gratuito, poiché è a titolo parzialmente oneroso. Perché “parzialmente” lo scopriremo di seguito.
La circolare Inps ci ricorda che per il calcolo del costo del riscatto bisogna vedere a quale sistema fa riferimento il periodo in oggetto.
Nel caso questi siano da valutare con il sistema retributivo, infatti, si applica il criterio della riserva matematica. Invece, qualora il periodo di riscatto faccia parte del sistema contributivo si applicano le aliquote contributive vigenti alla data di presentazione della domanda.
Una volta calcolato il contributo di riscatto, il richiedente ne deve corrispondere solamente il 27%, trattandosi appunto di un riscatto parzialmente a titolo oneroso.
Ci sono due diverse possibilità per il pagamento dell’importo dovuto:
- unica soluzione, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento;
- rateizzazione, con il numero di rate che però non può superare il numero di mesi riscattati.
Richiesta del riscatto
La richiesta del riscatto per i periodi di servizio comunque prestati va presentata telematicamente, quindi:
- utilizzando il servizio apposito sul sito Inps;
- chiamando i numeri 803 164 (numero verde) o 06 164 164 (a pagamento, per chi chiama da linea fissa);
- rivolgendosi al supporto di un patronato o di qualsiasi intermediario dell’Istituto.
Prima di concludere ricordiamo che con la domanda di riscatto non si può superare il periodo di 5 anni. Questo significa che se al momento della domanda il richiedente ha già maturato 5 anni di maggiorazioni la richiesta sarà respinta.
Se invece il limite di 5 anni non è stato superato la domanda sarà accolta: l’incremento, in tal caso, può essere totale - qualora con la maggiorazione non si supera comunque il limite suddetto - o parziale, ossia nella misura tale da non superare i 5 anni di maggiorazione.
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