Simone Micocci - 19 febbraio 2019
Congedo parentale Forze di Polizia: durata, retribuzione e regole
Al personale delle Forze di Polizia è riconosciuto un congedo parentale straordinario di 45 giorni, retribuito al 100%. 5 giorni di permesso retribuito, invece, spettano nel caso della malattia del figlio.
Al personale delle Forze di Polizia - Penitenziaria compresa - si applicano delle regole differenti in tema di congedo parentale.
Ricordiamo a tal proposito che il congedo parentale è quel periodo di astensione facoltativa dal lavoro che viene concesso a tutti i genitori - se lavoratori subordinati ovviamente - per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita, così da soddisfare i suoi bisogni affettivi relazioni.
A chi diventa genitore quindi spettano dei giorni di permesso per la durata complessiva di 10 mesi, 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuato o frazionato di almeno tre mesi. Nel dettaglio, considerando il limite previsto, alla madre - se dipendente - spettano al massimo 6 mesi di permesso. Al padre, invece, per i motivi suddetti, si va da un minimo di 6 ad un massimo di 7 mesi.
Nel periodo di astensione spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera qualora il permesso venga fruito entro i primi 6 anni di età del bambino; se invece questo viene fruito tra il 6° e l’8° anno di età, allora è pagato al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (che per il 2018 è pari a 503€).
Non spetta alcun compenso, invece, per il congedo fruito tra l’8° e il 12° anno di età del figlio.
Queste sono le regole che generalmente si applicano per tutti i lavoratori; tuttavia a seconda del settore di impiego potrebbero essere previste delle regole più vantaggiose rispetto a quelle appena descritte. È il caso appunto delle Forze di Polizia, per cui il recente rinnovo del contratto ha modificato alcune regole sul congedo parentale.
Polizia di Stato: 45 giorni di congedo straordinario
Il rinnovo del contratto riconosce - in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n°151 - al personale della Polizia di Stato e Penitenziaria con figli minori la possibilità di avvalersi di un congedo parentale straordinario delle misura complessiva di 45 giorni, anche in maniera frazionata, purché se ne usufruisca entro il compimento dei 6 anni del figlio.
Per usufruire del congedo straordinario bisogna darne tempestiva comunicazione all’ufficio di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo (salvo i casi di oggettiva impossibilità).
Il vantaggio per le Forze di Polizia è che questi 45 giorni di congedo straordinario sono retribuiti al 100%.
Permessi per la malattia del figlio
Ci sono delle eccezioni anche per quanto riguarda i permessi per la malattia del figlio, non retribuiti per la maggior parte dei lavoratori. Al personale delle forze di Polizia, infatti, in caso di malattia del figlio di età non superiore ai 3 anni sono riconosciuti fino ad un massimo di 5 giorni di permesso retribuito per ciascun anno.
Questi permessi sono cumulabili con i 45 giorni di congedo straordinario.
Qualora il figlio ammalato abbia un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ogni genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi annui, ma in questo caso non viene corrisposta alcuna retribuzione.
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