Aurora Marinaro - 6 maggio 2024
Congedo retribuito 2 anni per le Forze Armate, tutte le regole
Tutte le regole sul congedo retribuito di 2 anni per le Forze Armate: chi ne ha diritto, requisiti, retribuzione e domanda.
Il congedo retribuito di 2 anni per il personale delle Forze Armate è una delle misure previste dalla legge n. 104/1992 per garantire l’assistenza di un familiare con handicap grave. Il congedo ha una durata massima di 2 anni che possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato, a seconda delle esigenze di cura, conservando la retribuzione. Si parla di familiari perché la fruibilità del congedo, all’inizio limitata alla cura dei figli disabili, è stata ormai estesa anche ad altri congiunti, a patto di rispettare i requisiti di legge.
Il lavoratore disabile non può invece usufruire del congedo retribuito per sé stesso, infatti avrebbe diritto solo al congedo per gravi motivi familiari che ha sempre una durata di 24 mesi ma non è retribuito. Al contrario, nel caso in cui il lavoratore disabile sia a sua volta caregiver di uno o più familiari avrebbe pieno diritto al congedo retribuito previsto dalla legge 104. Vediamo ora le regole sul congedo biennale retribuito, dai requisiti al funzionamento.
Chi ha diritto al congedo retribuito di 2 anni?
Come anticipato, il congedo retribuito di 2 anni è un diritto dei lavoratori delle Forze Armate che si prendono cura di un familiare disabile per il quale sia accertata la connotazione di gravità dalla visita medica dell’INPS. La gravità non è l’unico requisito, ma è anche necessario che il lavoratore delle Forze Armate richiedente il congedo sia il soggetto prioritario per l’assistenza del familiare.
In altre parole, è possibile ottenere il congedo retribuito soltanto se gli eventuali altri soggetti più prossimi sono impossibilitati perché mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel dettaglio, l’ordine di priorità è il seguente:
- coniuge convivente o parte dell’unione civile;
- genitori anche adottivi o affidatari;
- i figli conviventi;
- fratelli e sorelle conviventi;
- parenti o affini entro il 3° grado conviventi.
Si ha quindi anche il requisito della coabitazione tra il soggetto disabile e il caregiver (che viene meno quando quest’ultimo è un genitore), per cui è ammessa anche la residenza nello stesso stabile, mentre il figlio che abita in un diverso Comune soddisfa il requisito anche solo spostando il domicilio dove abita il genitore.
Si precisa che le condizioni di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti devono essere documentabili. Rientrano nell’ipotesi di mancanza - a titolo esemplificativo - l’abbandono del coniuge, la separazione e il divorzio. Per quanto riguarda le patologie invalidanti, invece, si intendono le patologie acute o croniche che:
- provocano la perdita o la riduzione dell’autonomia personale, anche solo in via temporanea;
- necessitano di assistenza continuativa (compresi monitoraggi, esami e analisi);
- richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Per esempio, il militare può ottenere il congedo retribuito per l’assistenza al genitore con handicap grave, a patto che il coniuge e i genitori dello stesso rientrino in condizioni di mancanza, decesso o patologie e di vivere almeno nello stesso edificio (fa fede il numero civico).
I requisiti di assenza, decesso o malattia non possono essere sostituiti da una rinuncia, a meno che non si tratti di familiari parimenti obbligati. Per esempio, un fratello può rinunciare al congedo in favore dell’altro, mentre il coniuge del soggetto disabile non può rinunciare al congedo per il figlio. Se i soggetti obbligati non intendono usufruire del congedo né prestare assistenza al familiare è necessario ricorrere in tribunale, al fine di ottenere una pronuncia che attesti la loro estraneità (e li obblighi, eventualmente, all’obbligazione alimentare).
Non è comunque possibile usufruire del congedo se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o sanitaria, a meno che la stessa non chieda la presenza del caregiver. Durante il periodo di fruizione del congedo è severamente vietato usufruire del beneficio per attività diverse o personali, pena la decadenza del beneficio e l’applicazione di sanzioni disciplinari.
La giurisprudenza è discorde sulle possibilità del militare di dedicare una minima parte del tempo al proprio svago o riposo, pertanto nelle ore considerate altrimenti di servizio è indispensabile dedicarsi alla cura del familiare. Quest’ultima, comunque, non si limita alle prestazioni sanitarie ma in generale a tutte le attività in aiuto al familiare disabile, compresa la passeggiata al parco o la vacanza, per fare qualche esempio.
Durata e retribuzione
Il congedo retribuito può avere una durata massima di 2 anni che sono fruibili anche in modo frazionato. In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario che i periodi di congedo siano alternati da almeno un giorno di ripresa effettiva del servizio. Allo stesso modo, il congedo ai sensi della legge 104 non può essere attaccato ad altri periodi di assenza, infatti è richiesta comunque la ripresa del servizio (compreso in seguito al fine settimana).
In ogni caso, il congedo retribuito di 24 mesi, insieme ai 3 giorni mensili di permesso, devono essere usufruiti da un solo lavoratore caregiver. L’eccezione riguarda esclusivamente i genitori del figlio con grave handicap, che possono alternarsi. La durata massima di 2 anni si applica quindi al familiare disabile ai sensi della legge 104 ma anche alla vita lavorativa del caregiver. Di conseguenza, è possibile usufruire del congedo per più di un familiare, ma il periodo massimo di assenza resta lo stesso.
La retribuzione per il periodo di fruizione del congedo corrisponde allo stipendio dell’ultimo mese prima della richiesta di astensione, comprensiva di eventuali gratifiche e indennità. I periodi di congedo non vengono computati nell’anzianità di servizio e non rilevano ai fini della maturazione del Trattamento di fine rapporto, della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità, ma sono utili ai fini della progressione di carriera.
Utilizzando il congedo in modo frazionato per periodi inferiori a 6 mesi, il militare ha diritto a permessi non retribuiti (e non coperti dalla cosiddetta contribuzione figurativa) in numero analogo ai giorni di licenza ordinaria che avrebbe maturato rimanendo in servizio.
Come fare richiesta
La richiesta di congedo retribuito per un familiare disabile deve essere presentata all’INPS, utilizzando i servizi diretti (contact center INPS o sito web a cui accedere con identità digitale) oppure affidandosi a un patronato. Per il buon esito della domanda sarà indispensabile portare la documentazione attestante le proprie dichiarazioni, dunque il verbale medico che attesta la disabilità grave e le eventuali condizioni di impossibilità degli altri soggetti obbligati, nonché la propria residenza e quella del familiare disabile.
Leggi anche: Forze Armate, esonero dal turno notturno anche se la disabilità non è grave
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