Paola Gentile - 5 agosto 2022
Che differenza c’è tra Camera e Senato
Insieme formano il Parlamento italiano e rappresentano il bicameralismo perfetto. Camera e Senato hanno tante similitudini ma molte differenze.
Le elezioni politiche 2022 sono alle porte. Manca un mese e mezzo, prima che le italiane e gli italiani vengano chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza.
La legge elettorale è il Rosatellum e designerà i deputati e i senatori che andranno a comporre il nostro Parlamento. Va ricordato che in questa nuova legislatura, la XIX, il numero degli inquilini di Montecitorio e Palazzo Madama è ridotto.
Il taglio dei parlamentari permetterà l’elezione di 400 deputati (630 in passato) e 200 senatori (315 in passato). A questi si aggiungono 8 deputati e 4 senatori del Collegio Estero e 5 senatori a vita nominati direttamente dal Capo dello Stato.
Quello italiano è un sistema bicamerale perfetto, dove la Camera e il Senato coesistono e svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.
Nonostante le due assemblee siano simili, presentano delle differenze.
Camera e Senato: cosa sono
L’articolo 55 della Costituzione stabilisce che il Parlamento italiano sia composto da due organi: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Ad entrambi, la Costituzione assegna identici poteri, proprio in ragione del bicameralismo voluto dai nostri padri costituenti.
Le due Camere si riuniscono in seduta congiunta in alcuni casi:
- Elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati regionali, secondo quanto stabilito dall’articolo 83 della Costituzione;
- La messa in stato d’accusa dello stesso Presidente per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90);
- La ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello Stato, condizione indispensabile affinché questi possa assumere le sue funzioni (art. 91);
- L’elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135), nonché di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104).
La Camere e il Senato vengono eletti a suffragio universale, diretto e segreto, durano in carica 5 anni, a meno che il Presidente della Repubblica non eserciti il potere di scioglimento anticipato, che gli viene conferito dalla Costituzione per una o entrambe le Camere.
Una volta appurato che non c’era la volontà di proseguire l’impegno politico con il governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi, il premier ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sciolto le Camere e indetto nuove elezioni.
Camera e Senato: di cosa si occupano
Come abbiamo evidenziato, la Camera e il Senato svolgono gli stessi compiti, ma separatamente. Le principali funzioni attribuite ad esse sono:
- La funzione di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione);
- La funzione legislativa (articoli 70 e seguenti);
- La funzione di indirizzo politico, che si esprime tramite il conferimento e la revoca della fiducia al Governo (articolo 94), nonché attraverso l’approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno;
- La funzione di controllo sull’Esecutivo, che si concretizza mediante gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni).
L’articolo 82 della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tal fine fra i propri componenti apposite commissioni - anche bicamerali - dotate degli stessi poteri e degli stessi limiti dell’autorità giudiziaria.
Quando il governo emana dei provvedimenti d’urgenza, come i decreti legge o i DPCM, venuti alla ribalta durante il covid, deve presentarli al Parlamento per richiesta di conversione in legge ordinaria il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Se le Camere sono state sciolte, vengono convocate e devono riunirsi entro cinque giorni.
La Camera è formata da:
- Presidente della Camera dei deputati;
- Ufficio di presidenza: è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati ed è composto da: 4 vicepresidenti, che collaborano con il Presidente, 3 questori, almeno 8 deputati segretari, che collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea;
- Collegio dei questori: tre deputati questori curano collegialmente il buon andamento dell’Amministrazione, vigilando sull’applicazione delle relative norme e delle direttive del presidente e redige il progetto di bilancio interno;
- Gruppi parlamentari, appartengono ai vari gruppi politici;
- Commissioni e giunte, vi sono 14 commissioni permanenti e 2 speciali. Le giunte per la Camera sono: giunta per il regolamento, giunta per le elezioni, giunta per le autorizzazioni a procedere, per gli affari delle Comunità europee.
Il Senato è formato da:
- Consiglio di Presidenza: costituisce il vertice amministrativo del Senato, ed è composto dal presidente, dai vicepresidenti, i questori e i segretari;
- Collegio dei questori: sovrintende al buon andamento dell’Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell’ordine e alla sicurezza delle sedi del Senato, secondo le disposizioni del presidente;
- Gruppi parlamentari, che appartengono ai vari gruppi politici;
- Commissioni e giunte: Sono organi collegiali, costituiti da senatori per attingere informazioni o indagare su indirizzi specifici. Le giunte per il Senato sono: giunta per il regolamento, giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, giunta per gli affari delle Comunità europee;
- Comitato per la legislazione, presente solo alla Camera ed è chiamato ad esprimere un parere su alcuni progetti di legge.
Nonostante le analogie, Camera e Senato hanno alcune differenze, sia per ciò che concerne la composizione, sia per i criteri di elezione.
Camera e Senato: differenze
Tra le differenze che saltano subito all’occhio vi è la location. La sede della Camera è a Palazzo Montecitorio, dal 1871; quella del Senato è Palazzo Madama, dal 1948.
Con il taglio dei parlamentari, la Camera si comporrà di 400 deputati e il Senato di 200 senatori. Per candidarsi alla Camera occorre avere un’età non inferiore ai 25 anni e votano tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età.
Per candidarsi al Senato occorre avere un’età non inferiore ai 40 anni e a votare sono anche in questo caso i maggiorenni (legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 recante “Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica”.
In realtà prima non era così, in quanto poteva votare al Senato solo chi aveva compiuto 25 anni di età.
La Camera viene eletta su base circoscrizionale, in quanto la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero sei seggi; mentre, il Senato su base regionale.
In Senato, siedono anche i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e i senatori di diritto, costituiti da tutti i presidenti della Repubblica Italiana, una volta terminato il mandato.
Camera e Senato: come cambieranno con la riforma
Oltre al numero degli eletti, a risentire della riforma saranno anche le Commissioni permanenti che saranno ridotte al Senato da 14 a 10. I gruppi medio-piccoli avranno uno o due senatori in ciascuna commissione, il che impedirà una loro specializzazione e imporrà un maggior ricorso ai tecnici esterni e ai legislativi dei ministeri.
Come riporta il Sole 24Ore, l’altro problema riguarda le Commissioni e gli Organi Bicamerali, come Copasir, Vigilanza Rai, Antimafia. Queste, per fare un esempio, dovranno evitare di riunirsi nel primo pomeriggio (quando non ci sono i lavori delle due Aule) in concomitanza con le Commissioni permanenti di Camera e Senato, pena il rischio di far mancare il numero legale nelle une o nelle altre.
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