Aurora Marinaro - 15 gennaio 2025
Conversione patente militare di guida, come fare domanda, regole e requisiti
Ecco come funziona la conversione della patente militare di guida, i documenti necessari per la pratica, i costi e le categorie.
La patente di guida militare e quella civile non sono intercambiabili. La prima abilita alla conduzione dei veicoli in dotazione alle Forze Armate e dei mezzi corrispondenti immatricolati con targa civile adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato. Così come la patente civile non abilita alla guida dei veicoli delle Forze Armate, la patente di guida militare non consente di guidare i veicoli civili, ma può essere convertita a tal scopo.
Come si chiede la conversione della patente militare
La conversione della patente di guida militare nella corrispondente patente civile permette di estendere l’abilitazione alla guida dei veicoli civili stabiliti secondo l’apposita tabella di equipollenza. Il militare non dovrà quindi ripetere l’esame di idoneità, ma semplicemente presentare richiesta presso l’Ufficio della motorizzazione civile. La conversione deve essere richiesta mentre il militare è in servizio oppure entro 1 anno dal congedo o dalla cessazione del servizio.
La domanda di conversione deve contenere il modello TT 2112, ottenibile di persona presso gli sportelli dedicati oppure online mediante il Portale dell’automobilista, debitamente compilato e la seguente documentazione:
- ricevuta di pagamento del bollettino PagoPa per la tariffa N003 Conversione di patente di guida militare. Il costo è di 10,20 euro per i diritti e 32 euro per i bolli. Le specifiche possono variare per Sicilia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano poiché gli uffici di motorizzazione dipendono dall’ente locale. Il pagamento può comunque essere effettuato dal Portale dell’automobilista, altrimenti da bollettino consegnato dall’ufficio di motorizzazione.
- fotocopia del verbale medico di idoneità psicofisica rilasciato da un medico monocratico da non più di 3 mesi, che si alzano a 6 mesi se la visita è stata effettuata da una Commissione medica locale;
- (se posseduta) patente civile originale in visione e relativa fotocopia fronte-retro da allegare;
- attestazione del Comando che ha rilasciato la patente di guida militare con le informazioni sul veicolo utilizzato per l’esame di guida, che deve rispettare i requisiti tecnici imposti dal decreto legislativo n. 59/2011;
- 2 fotografie in formato fototessera secondo i requisiti di legge e firmate sul retro.
I militari in servizio dovranno allegare anche una copia fronte-retro della patente militare e portare il documento originale in visione, oltre alla dichiarazione di servizio rilasciata dal Comando/Ente di appartenenza. I militari in congedo o cessati dal servizio dovranno invece allegare la dichiarazione del Comando che ha rilasciato la patente militare e:
- il foglio di congedo in originale in visione e una fotocopia o autodichiarazione contenente le stesse informazioni, per i non Ufficiali;
- fotocopia o autodichiarazione dello stato di servizio per gli Ufficiali.
Sarà utile sapere che la pratica può essere presentata anche da una persona delegata dal militare, munita della delega firmata in carta semplice dal titolare corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso, mostrando il proprio documento in originale, entrambi in corso di validità.
Cosa puoi guidare?
Il ministero dei Trasporti prevede un’apposita tabella di equipollenza tra i veicoli militari e le patenti civili, mancando ovviamente una corrispondenza tecnica specifica vista la diversità dei mezzi.
Modello | Patente civile |
---|---|
1 | A |
2 | B |
3 | C o C1 |
4 | D o D1 |
5/A | BE |
5/B | CE o C1E |
5/C | DE o D1E |
Non sono presenti categorie equipollenti per i modelli 6/A, 6/B e 7. Oltre al modello, la corrispondenza dipende dalla certificazione dell’Amministrazione sulle caratteristiche tecniche del veicolo impiegato per l’esame di guida, come previsto dalla circolare n. 9945 del 2014 del ministero dei Trasporti.
- Veicolo con massa massima fino a 7,5 tonnellate: C1 o C1E;
- veicolo con massa oltre 7,5 tonnellate: C o CE;
- veicolo progettato e costruito per il trasporto di massimo 16 passeggeri (17 persone con il conducente): D1 o D1E;
- veicolo progettato e costruito per il trasporto di più di 16 passeggeri: D o DE.
La tabella di equipollenza delle patenti militari, rilasciate quindi dal ministero della Difesa, è molto simile per le patenti rilasciate dal ministero dell’Interno al personale della Polizia di Stato. In questo caso si ha, per le patenti di 1° grado:
Certificato | Categoria civile |
1 | A |
2/B | B |
2 | C |
E per le patenti di 2° grado:
Certificato | Categoria civile |
1 | A |
2 | D |
3 | DE |
4 | D |
Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione sono anche analoghe, con i dovuti accorgimenti.
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