Paola Gentile - 24 gennaio 2023
Come aggiornare la residenza sulla patente auto
Il cambio di residenza comporta l’aggiornamento della patente di guida. Indicazioni semplici e veloci su come fare.
Aggiornare la residenza sulla patente auto è semplice e veloce.
Se prima il cambio di residenza implicava una serie di pratiche burocratiche che potevano diventare infinite, dal 2 febbraio 2013 non è più così.
Grazie alla modifica del Codice della Strada, l’intestatario della patente auto può richiedere l’aggiornamento della residenza sul documento in contemporanea a quando presenta la domanda di iscrizione anagrafica, o la notifica di cambio abitazione, presso l’Ufficio Anagrafe o l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di competenza.
Per intenderci, non servirà più attendere l’arrivo del talloncino autoadesivo da apporre sul vecchio indirizzo di residenza, proprio in virtù del nuovo modello di patente europea emesso in Italia, dove è stato rimosso il campo della residenza.
Allo stesso tempo, la patente di guida mantiene lo stesso valore di un documento d’identità personale, ma solo in Italia.
Come aggiornare la residenza sulla patente auto
Come dicevamo in precedenza aggiornare la residenza sulla patente auto comporta una procedura molto snella.
Una volta cambiata la residenza, per richiedere l’aggiornamento della patente di guida, basta ritirare presso gli uffici del Comune di appartenenza il modulo DTT 954, compilarlo e consegnarlo.
Anziché recarvi fisicamente in Comune, è possibile sbrigare la pratica online, accedendo al Portale dell’automobilista o sul sito della Pubblica Amministrazione.
Partita la domanda, il Comune procede ai controlli del caso e inoltra la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che dà il via agli aggiornamenti degli archivi. Il tutto viene espletato in circa 180 giorni.
Il modulo DTT 954, scaricabile anche dal Portale dell’automobilista, deve essere compilato in tutti i seguenti campi:
- Nome e cognome;
- Data e comune di nascita;
- Nuovo comune di residenza;
- Nuovo indirizzo;
- Numero della patente di guida;
- Targhe dei veicoli intestati anche in caso di usufrutto, locazione e comproprietà.
L’ufficio Anagrafe rilascerà una ricevuta di avvenuta richiesta di aggiornamento. Nel caso in cui ci dovessero essere dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine, basta esibire una fotocopia della ricevuta di presentazione della domanda, fino alla notifica di avvenuto aggiornamento.
Come controllare l’aggiornamento della residenza sulla patente
L’intestatario della patente può controllare l’avvenuto aggiornamento della residenza in diversi modi:
- Telefonando al numero verde 800.23.23.23 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30;
- Inviando una mail all’indirizzo uco.motorizzazione@mit.gov.it;
- Accedendo al Portale dell’automobilista, previa registrazione, selezionando la voce di “Accesso ai servizi” e poi “Attestato di residenza”.
Per ricevere assistenza nel caso di residenza non correttamente aggiornata occorre specificare, sempre ai recapiti di cui sopra, nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, numero eventuale targa, data del cambio di residenza, nuovo indirizzo di residenza completo dell’indicazione della provincia e del CAP.
Procedura per i cittadini stranieri
Per i cittadini stranieri extracomunitari la procedura per aggiornare la patente in caso di cambio di residenza è la medesima che abbiamo illustrato sopra. Con un’eccezione. È possibile farlo solo per chi è in possesso di documenti, patente e carta di circolazione rilasciati in Italia.
Per i cittadini stranieri comunitari, la procedura si avvia anche nel caso in cui la patente è stata rilasciata dallo Stato d’origine, se riconosciuta dall’Italia.
Mancato aggiornamento residenza: cosa si rischia
Le sanzioni per il mancato aggiornamento della residenza sulla patente sono state abrogate, perciò non si rischia nulla. Discorso diverso, invece, per il mancato aggiornamento della residenza sul libretto di circolazione.
Il Codice della Strada, art.94, comma 4, stabilisce che “chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nei termini stabiliti, l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 363 a 1.813 euro ”.
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