Luca Restivo - 19 agosto 2022
Congedi, caregivers e smart working Polizia di Stato: tutte le novità
Tutto quello che c’è da sapere su sostegno e valorizzazione della famiglia previsti per il personale della Polizia di Stato.
Grandi novità per il personale della Polizia di Stato che potrà conciliare al meglio lavoro e vita privata grazie ad una serie di interventi volti a migliorarne la qualità. Inoltre, maggiore attenzione viene prestata ai genitori, soprattutto per la figura genitoriale maschile e per chi presta assistenza, i cosiddetti caregivers.
Con l’approvazione del primo decreto legislativo n. 105 del 2022, il governo ha varato norme per il sostegno e la valorizzazione della famiglia del personale in divisa.
Passi in avanti erano già stati fatti con l’approvazione in Senato del Family Act il 6 aprile scorso, la legge delega al governo che andava a recepire e mettere in atto la corrispondente Direttiva (Ue) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, frutto del pilastro europeo dei diritti sociali.
Le relative disposizioni, direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riguardano, in particolare, congedi ampliati, smart working e tutela dei caregivers.
Le novità
Come si legge sul sito del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), le novità introdotte nel decreto legislativo n. 105 del 2022 riguardano il:
- Congedo parentale obbligatorio di 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, da parte del padre (naturale, adottivo o affidatario) anche durante il congedo di maternità obbligatorio della madre lavoratrice, e quindi in via autonoma dalla stessa, con un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione;
- Congedo di paternità tradizionale, che adesso viene definito alternativo per distinguerlo, appunto, da quello obbligatorio;
- Tutela dei caregivers con le seguenti previsioni: il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata ha diritto di fruire del congedo biennale entro 30 giorni dalla richiesta e non più 60; il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono di quei benefici concessi ai lavoratori o in relazione alla propria disabilità o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura;
- Ampliamento dello smart working con il riconoscimento da parte dei datori di lavoro, pubblici o privati, della priorità delle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate sia dalle lavoratrici che dai lavoratori (quindi adesso anche per le richieste formulate dai padri) con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La stessa priorità è riconosciuta anche alle richieste dei lavoratori con disabilità accertata e ai caregivers. Viene ribadito, inoltre, il divieto di discriminazione dei lavoratori che fanno richiesta di fruizione del lavoro agile.
Congedo di paternità
Per quanto riguarda il congedo di paternità è prevista la relativa fruibilità per 11 mesi, e non più dieci, nel caso di genitore solo, con un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.
Sia alla madre che al padre è riconosciuto un periodo, indennizzabile al 3% della retribuzione, di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno (non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Per entrambi i genitori vi è il diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile (indennità pari al 30% della retribuzione) della durata complessiva di tre mesi.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi, l’indennizzabilità è al 30% della retribuzione (quindi i restanti 1 o 2 mesi) per entrambi i genitori o per il genitore solo fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Le deroghe previste dal contratto 2019-2021
All’interno del rinnovo contrattuale 2019-2021 per il personale delle Forze di Polizia, sono state previste delle deroghe nell’ambito del congedo parentale, ovvero:
- Un congedo straordinario di 45 giorni, retribuito al 100%, con facoltà del dipendente di scegliere se fruire di tali 45 giorni di congedo straordinario o, in alternativa, di fruire del congedo parentale con il trattamento economico del 30 % per tutto il periodo previsto, ossia fino ai 6 anni del minore;
- Fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del trattamento economico in caso di malattia del figlio di età non superiore ai tre anni oltre il limite dei quarantacinque giorni di congedo straordinario annuale;
- In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione;
- Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395.
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