Paola Gentile - 24 febbraio 2023
Cosa si rischia se si truffa l’assicurazione con un falso incidente
Truffare l’assicurazione con un falso incidente è reato, punibile fino a 5 anni di prigione.
Sono sempre più frequenti le truffe ai danni delle assicurazioni tramite falsi incidenti. Ebbene chiarire subito che truffare l’assicurazione con un falso incidente costituisce un reato.
Simulare sinistri, danni aggravati per avere un maggiore risarcimento corrisponde a una condanna penale, in quanto si configura il reato di frode assicurativa, disciplinato dall’art. 642 del Codice penale.
Come fare per tutelarsi dalle truffe assicurative e cosa si rischia se le si commette? Partiamo innanzitutto col dire che se ci si ritrova coinvolti in un incidente mai avvenuto si deve fare comunicazione all’assicurazione non oltre i 30 giorni dalla comunicazione del sinistro, dando la propria versione dei fatti.
Ecco una guida completa su cosa si rischia a truffare l’assicurazione con un falso incidente.
Falso incidente e truffa all’assicurazione
Cos’è il reato di frode assicurativa
Il reato di truffa assicurativa è quando si vuole danneggiare l’assicurazione e intascare il premio.
Il reato di “truffa” o “frode” assicurativa è disciplinato dall’art. 642 del Codice penale che ritiene: “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”.
Il comma 1 della suddetta legge sanziona il reato con la reclusione da 1 a 5 anni e riguarda:
“Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.
La stessa pena è somministrata:
- A chi denuncia un sinistro non accaduto, per ottenere un vantaggio economico;
- A chi falsifica le prove di un incidente;
- A chi precostituisce le prove, preparando documenti al solo scopo di dare credibilità alla propria richiesta.
Negli esempi sopra citati rientrano, ad esempio, quelli dei casi in cui l’assicurato si procura un falso testimone che dichiara di aver assistito all’incidente mai avvenuto o successo con modalità diverse da quelle dichiarate, o alla falsificazione del modulo CAI, o all’alterazione del luogo dell’incidente.
Il reato in questione si realizza non soltanto quando l’assicurato simula un falso incidente denunciando un sinistro in realtà mai avvenuto, ma anche in caso di:
- Dispersione, deterioramento od occultamento delle cose assicurate;
- Falsificazione o alterazione del contratto di assicurazione (polizza assicurativa);
- Falsificazione o alterazione della documentazione necessaria alla stipula della polizza (ad es., documenti di identità, tessera sanitaria, libretto di circolazione auto, ecc.);
- Falsificazione, alterazione o precostituzione di prove e documenti comprovanti il sinistro.
Rientra nel reato anche la condotta di chi “cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio” (art. 642, comma 2, c.p.).
Si tratta, infatti, di un delitto a tutela del patrimonio della compagnia di assicurazione; ed è altresì un reato di pericolo.
Per integrarlo non è necessario l’avere, di fatto, incassato il risarcimento ottenendo un vantaggio patrimoniale illecito, ma basta realizzare le condotte descritte dalla norma con l’intento di frodare l’assicurazione e di metterne in pericolo il patrimonio.
Il fatto di ottenere concretamente il vantaggio economico è considerato, infatti, soltanto una circostanza aggravante.
Il reato è procedibile a querela della parte offesa. In questo caso la compagnia assicurativa è tenuta a sporgere querela ai danni del responsabile se vuole che si proceda penalmente nei suoi confronti.
I rischi in caso di sospetta frode
Una volta ricevuta la richiesta di indennizzo, l’assicurazione ha tempo 60 giorni, che possono essere anche 30 o 90 a seconda dei casi, per decidere se accordare o meno il risarcimento.
Nel caso in cui si dovesse configurare la sospetta frode da parte dell’assicurato, il termine è soggetto a variazione. Questo si verifica quando l’impresa di assicurazione ritiene che alcuni elementi relativi alla pratica di sinistro siano indice di possibile attività fraudolenta.
L’assicurazione può avvalersi:
- Degli indici di anomalia stabiliti dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), riscontrati inserendo gli estremi del denunciante o del veicolo su un apposito archivio informatico;
- Dei dati comunicati dai dispositivi elettronici installati sull’autovettura al fine di registrare l’attività della stessa (“scatola nera”);
- Della perizia effettuata sul veicolo coinvolto dalla quale emerga l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
Sulla base del comma 2-bis dell’art. 148 del Codice assicurativo, l’impresa assicurativa può decidere di non formulare l’offerta risarcitoria entro i normali termini, precisando che tale decisione è stata presa con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
Dopodiché:
- La decisione deve essere comunicata al richiedente;
- La compagnia avrà un termine di ulteriori 30 giorni per condurre accertamenti più approfonditi e adottare una decisione definitiva in merito alla richiesta di risarcimento;
- L’assicurazione potrà decidere di sporgere querela per il reato di frode assicurativa qualora ne dovesse ravvisare i presupposti.
Secondo la stessa norma, infatti, entro il termine di 30 giorni, l’impresa può:
- Formulare un’offerta di risarcimento;
- Non formulare alcuna offerta e decidere di sporgere querela nei confronti del richiedente dandone avviso a quest’ultimo nella comunicazione con cui respinge definitivamente la richiesta di risarcimento.
I tempi per sporgere querela da parte dell’assicurazione
La compagnia assicurativa il periodo per sporgere querela decorre dai 3 mesi dalla fine del termine di ulteriori 30 giorni per condurre approfondimenti per fugare eventuali dubbi su possibili frodi.
In genere, chi vuole sporgere querela deve farlo entro 3 mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del reato (art. 124 del Codice penale).
Il citato comma 2-bis, infatti, stabilisce “il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive ” (art. 148, comma 2-bis, Cod. ass.).
Il termine previsto per proporre un’offerta congrua si sospende dal momento in cui l’assicurazione informa l’assicurato di voler sporgere querela.
Se l’interessato desidera agire in giudizio per ottenere il risarcimento che gli è stato negato, potrà farlo soltanto:
- Dopo aver ricevuto la comunicazione relativa alla decisione finale adottata dalla compagnia; in mancanza;
- Dopo la decorrenza del termine di 60 giorni di sospensione della procedura.
Attenzione: in caso di procedimento penale a seguito della querela sporta dalla compagnia assicurativa, questa potrà costituirsi parte civile nel relativo processo allo scopo di domandare la condanna dell’autore dell’illecito al risarcimento del danno.
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