Luca Restivo - 28 giugno 2022
Forze armate e di Polizia, occhio alla pensione: sull’assegno funzionale niente maggiorazione
Pur se pensionabili, gli assegni di funzione servono solo ad integrare lo stipendio.
L’assegno di funzione per le Forze armate e di Polizia non rientra nella base pensionabile e non può usufruire della maggiorazione del 18%.
A chiarire sull’argomento è Pensionioggi.it che riporta i dubbi di molti lettori. Coloro i quali hanno maturato un’anzianità al 31 dicembre 1992, non potranno beneficiare dei risvolti positivi che la misura della rendita previdenziale comporterebbe.
Assegno funzionale niente maggiorazioni: la sentenza della Corte dei Conti
Per il personale delle Forze armate e di Polizia non è riconosciuto il principio secondo il quale gli assegni funzionali, pur se pensionabili e quindi concorrenti alla definizione anche della prima quota di pensione (quella riferita cioè alle anzianità maturate al 31 dicembre 1992), non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18%.
A stabilirlo sono le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con sentenza n.9 del 2006, hanno affermato l’autonomia degli assegni funzionali rispetto agli altri elementi retributivi del rapporto di lavoro in quanto:
“non vanno a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari nell’integrare insieme lo stipendio di base”.
Altrimenti, ha aggiunto la Corte, gli assegni in parola assumerebbero il ruolo di “ generici aumenti retributivi senza alcun collegamento con i loro presupposti ”.
Pertanto, non ha nessuna importanza l’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione, limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica”.
Cosa dice la legge
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, l’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177 stabiliva una maggiorazione del 18% sulla base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio aumentato di alcune specifiche e tassative voci (retribuzione individuale di anzianità, indennità di vacanza contrattuale, assegni ad personam riassorbibili, benefici di infermità), specificatamente individuati, prevedendo che agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possa essere considerato se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
La maggiorazione del 18% all’indennità integrativa speciale è stata negata.
Successivamente, la legge del 14 novembre 1987, n. 468, ha attribuito ai sottufficiali delle Forze armate, che avessero compiuto almeno 19 anni di servizio, un assegno funzionale pensionabile, il cui importo andava ad aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.
Con la legge del 20 novembre 1987, n. 472, è stato riconosciuto un analogo assegno di funzione pensionabile per varie categorie di appartenenti alle Forze di Polizia, senza alcun riferimento alla Retribuzione Integrativa d’Anzianità.
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