Luca Restivo - 8 novembre 2022
Forze armate e di Polizia: assegnazione sede di servizio temporanea con figli minori di 3 anni
Per il personale in divisa che ha figli in tenerissima età è prevista l’assegnazione della sede di servizio temporanea nella provincia o nella regione dove l’altro genitore lavora.
Il personale delle Forze armate e di Polizia, con figli di età inferiore a tre anni, ha diritto all’assegnazione di una sede di servizio temporanea, fino a un massimo di tre anni, nella provincia o nella regione dove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Il provvedimento è volto a favorire l’equilibrio tra vita privata e lavorativa e far sì che il bambino, nella fase iniziale della vita, possa avere entrambi i genitori accanto.
La disposizione si inserisce appieno tra le norme a tutela dei valori della famiglia, riconosciuti dalla Costituzione, in particolar modo quelli che riguardano la cura dei figli minori fino a tre anni di età con entrambi i genitori lavoratori.
Assegnazione sede servizio temporanea: cosa dice la norma
Il Testo unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001), all’articolo 42 legifera in materia di “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche” specificando che:
“il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
Assegnazione sede servizio temporanea: finalità
La norma ha lo scopo non solo di garantire un beneficio ai genitori lavoratori ma soprattutto al bambino che avrà così una maggiore presenza del genitore lavoratore a casa; elemento di cui gioverà l’intera unità familiare.
La cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori che lavorano rientra nelle norme dettate a tutela dei valori riguardanti la famiglia sanciti dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.
Il legislatore, nel postulare diritti e doveri dei genitori ha previsto quello di assolvere agli obblighi incombenti nei confronti della prole, promuovendo e valorizzando gli interventi legislativi che hanno come finalità proprio quella di favorire l’assegnazione temporanea della sede di servizio per stare più vicini ai propri figli.
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