Luca Restivo - 23 marzo 2023
Sei scatti Forze armate, pagamento a rischio: cosa sta succedendo
Il beneficio potrebbe essere a rischio. USAMI-AM scrive al Ministro Crosetto.
L’Unione Sindacale delle Associazioni Militari - Aeronautica (USAMI-AM) ha scritto una lettera al Ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere chiarimenti circa la “pericolosa svolta della giurisprudenza che mette a rischio il pagamento dei c.d. “sei scatti” ai militari non solo sulla buonuscita ma anche sulla pensione”.
La sigla sindacale ha chiesto un incontro con il Ministro, al fine di trovare una soluzione adeguata che possa equiparare sia l’eventuale mancanza sia l’esclusione che sei scatti produrrebbero sulla pensione e il Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Le osservazioni presentate al Ministro riguardano, come affermato, i sei scatti sulla indennità di buonuscita e sulla pensione, vale a dire gli art.1 comma 15bis D.L. 379/1987 e art. 6 bis comma 2 del D.L. 387/1987.
Sei scatti Forze armate: come funzionano
Come si legge nella nota stampa di USAMI-AM, l’art.1 comma 15bis D.L. 379/1987 si riferisce al personale militare delle Forze armate e della Guardia di Finanza, e prevede un aumento pari a sei scatti stipendiali della base di calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita, nei casi di decesso, congedo per infermità e limiti di età.
Inoltre, la noma è stata estesa anche alle altre ipotesi di congedo, solo per quel che riguarda il trattamento pensionistico, con l’introduzione del beneficio per tutto il personale militare del relativo incremento contributivo.
L’art. 6 bis comma 2 del D.L. 387/1987 riguarda, invece, il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ed esteso anche a chi si congeda maturando almeno 35 anni di contributi e 55 anni di età anagrafica. La stessa disciplina è stata applicata anche alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) e la personale delle Forze armate.
Sei scatti Forze armate: perché il pagamento è a rischio
Un recente intervento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia (Sent. N. 1329 del 29 dicembre 2022) ne trattare l’estensione di cui abbiamo fatto menzione prima ha affermato che la disciplina dei sei scatti per Forze armate e Guardia di Finanza sarebbe stata abrogata dal Codice dell’Ordinamento Militare.
Quando, in realtà, ad essere stato abrogato è l’art. 11 della legge n. 231/1990 che aveva introdotto nel comma 15 bis solo un’integrazione/aggiunta testuale; mentre l’organo di appello siciliano ha affermato che dall’abrogazione ne sarebbe derivata quella del testo originario del comma in argomento.
La tesi dell’abrogazione totale apre uno scenario preoccupante e dannoso per i militari. Se così fosse, il beneficio dei sei scatti verrebbe meno non solo sulla indennità di buonuscita, ma anche sul trattamento pensionistico relativo alle altre ipotesi di congedo che sono disciplinate con rinvio alla norma assertivamente abrogata (vedi art. 4 D.Lgs. 165/1997).
Malgrado la consapevolezza che le pronunce giurisprudenziali fanno stato solo tra le parti, tra il personale sta serpeggiando il timore che l’opinione del C.G.A., già richiamata in alcune successive pronunce di primo grado, possa ripercuotersi su tutto il personale militare incluso quello già congedato.
Quali conseguenze se il pagamento dei sei scatti è a rischio
Le conseguenze che potrebbero derivare da questa opzione interpretativa potrebbero essere applicate per tutti gli appartenenti alle Forze armate di ogni grado e ruolo ci sia una decurtazione del trattamento pensionistico dell’indennità di buonuscita e recupero delle eventuali somme già percepite del personale collocato in congedo.
Il venire meno del beneficio comporterebbe una perdita erariale notevole e i militari avrebbero diritto alla ripetizione da parte dello Stato delle somme sottratte per la maggiorazione contributiva a loro imposta (art.4, comma 3 del D.lgs. 165/1997) proprio in virtù dei predetti aumenti periodici.
Inoltre, lo Stato dovrebbe versare al personale interessato un aumento stipendiale a tutti i militari pari al valore dei relativi contributi oggi sottratti dal trattamento economico.
USAMI-AM rimarca l’importanza dell’art. 1 comma 15 bis del D.L. 379/1987 e dei principi imposti dalla legge delega che ha legittimato l’emanazione del C.O.M. in virtù dei quali non era permesso al legislatore delegato di eliminare un diritto così rilevante.
Oltre a tenere a riferimento il principio di omogeneizzazione che caratterizza le Forze armate e le Forze di Polizia, al fine di evitare qualsivoglia disparità di trattamento tra i due comparti.
Il ministro dovrà rassicurare il personale militare circa la corresponsione dei sei scatti sul trattamento di pensione e sulla indennità di buonuscita e che tale beneficio sia esteso a tutto il personale, anche quello in congedo anticipato con il requisito contributivo e anagrafico previsto.
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