Uso sostanze stupefacenti Forze armate e di Polizia: rischio licenziamento o sanzione?

Uso sostanze stupefacenti Forze armate e di Polizia: rischio licenziamento o sanzione?

Tutti i rischi che corre un militare o un poliziotto se viene accertato l’uso di sostanze stupefacenti.

Se un appartenente alle Forze armate e di Polizia viene sorpreso a fare uso di sostanze stupefacenti cosa accade? Rischia il licenziamento o soltanto una sanzione amministrativa?

Oppure, una sospensione dal servizio o perdita del grado per rimozione?

L’uso di sostanze stupefacenti non dovrebbe riguardare il personale in divisa, tuttavia, i vari Dicasteri prendono in esame vicende disciplinari che riguardano proprio l’uso di sostanze stupefacenti da parte del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Ovviamente, parliamo di uso occasionale di stupefacenti e non di spaccio, traffico o produzione di sostanze, e delle conseguenze lavorative che possono derivarne.

In poche parole: se il militare viene sorpreso a fare uso di sostanze alteranti, rischia il licenziamento o una sanzione amministrativa o disciplinare?

Sull’argomento, il Tar e il Consiglio di Stato si sono espressi più volte, ma non è stato definito un criterio univoco, diversificando le sentenze caso per caso.

Vediamo a quali conseguenze va incontro il militare che fa uso di sostanze stupefacenti.

Uso sostanze stupefacenti Forze armate e di Polizia: quando scatta il licenziamento

Innanzitutto, occorre fare un distinguo, tra personale in Ferma Prefissata e quello in Servizio Permanente.

Per i VFP esiste una norma precisa che ne disciplina espressamente il proscioglimento.

Sulla base dell’art. 957 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) “Casi di proscioglimento dalla ferma e dalla rafferma” è previsto che questa possa avvenire in caso di “esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; […]”.

Quindi, il proscioglimento può avvenire per:

  • Esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

Il proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

Uso sostanze stupefacenti Forze armate e di Polizia: cosa succede al personale in servizio permanente

A differenza di quanto accade per il personale in ferma prefissata, per quello in servizio permanente non esiste una norma sanzionatoria specifica.

A fare eccezione è quanto stabilito dall’art. 732 del DPR 90 del 2010 in cui viene affermato, in linea generale, che il militare: “ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 3. In particolare deve: (…) d) astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico”.

Mentre, al punto 6. Per il personale dell’Arma dei “Carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: (…) c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti”.

A questo si aggiunge l’art. 6 del DPR 737 del 1981 che reca le Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti afferma che in caso di “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale il dipendente della Polizia di Stato sia soggetto alla sanzione della “sospensione dal servizio ”.

Uso sostanze stupefacenti Forze armate e di Polizia: quando il licenziamento è illegittimo

Avvocatoamministrativoemilitare.it riporta un’importante sentenza del Tar Lazio che apre un nuovo scenario, rendendo illegittimo il licenziamento o proscioglimento del militare in caso di occasionalità dell’uso di sostanze stupefacenti.

La sentenza dice: “ritenuto che l’occasionalità accertata dell’uso di cannabinoidi da parte di militare della Guardia di Finanza non costituisce presupposto sufficiente per l’adozione della misura sanzionatoria della perdita del grado per rimozione […]”.

Inoltre, prosegue la sentenza del Tar Lazio: “La perdita del grado sarebbe, infatti, sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la previsione di un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio […]”.

Il consumo di sostanze stupefacenti

“costituisce per il militare […] violazione degli obblighi assunti con il giuramento e può persino giustificare la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ma sempre nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica, non potendosi ragionevolmente porre sullo stesso piano l’addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rispetto all’addebito, per esempio, di spaccio e consumo, magari in forma organizzata e sistematica”.

Infine, la sanzione: “Invero, che simili violazioni costituiscano tutte un vulnus al giuramento prestato è incontrovertibile, ma che debbano tutte essere punite con la massima sanzione, come se vulnus fosse di identico livello in ogni caso, è assunto ontologicamente differente, nelle diverse ipotesi, l’incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere, ancorché pur sempre in negativo”.

Val la pena sottolineare che il Consiglio di Stato aveva anche affermato che una volta evidenziato dagli esami medici l’assunzione di sostanze stupefacenti, il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Amministrazione non sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale se non per “manifesta abnormità”.

L’uso anche solo occasionale di sostanze stupefacenti è idoneo ad alterare l’equilibrio psicofisico attenuando anche l’esemplarità della condotta.

Si pone così in contrasto con i doveri attinenti allo status di appartenente alle forze armate e quindi influisce negativamente sulla formazione del militare. Pertanto, anche la singola assunzione è di per sé idonea a fondare un provvedimento disciplinare di questo tipo.

Cosa succede al personale della Polizia di Stato

Anche la disciplina per il personale della Polizia di Stato che fa uso di sostanze stupefacenti è severa. Non si parla di destituzione, ma solo di sospensione dal servizio.

Inoltre, per il personale delle Forze di Polizia una mancanza del genere contrasterebbe comunque con i compiti di specifici delle Forze di Polizia di contrasto alla criminalità e allo spaccio di tali sostanze.

Una semplice, sola e isolata mancanza non dovrebbe costituire presupposto per la sanzione espulsiva, tuttavia, le amministrazioni procedono ad una ampia analisi dei pregressi disciplinari del dipendente.

Pertanto, potrebbe concretizzarsi, coerentemente con quanto affermato nella sentenza del TAR, una sanzione espulsiva in presenza di un pregresso di servizio e disciplinare non esemplare.

Ricapitoliamo

In caso di accertato uso di sostanze stupefacenti da parte del militare in ferma prefissata, questi viene prosciolto dal servizio.

Se l’uso e la condotta non in linea con lo status di militare da parte del personale in servizio permanente, questo comportamento rappresenta una mancanza disciplinare che non necessariamente può condurre ad un licenziamento o rimozione.

In particolare, per il personale delle Forze Armate dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, tale comportamento e sì grave, ma non tanto da meritare una eventuale perdita del grado per rimozione.

Norme disciplinari e in alcuni casi anche licenziamento per il personale delle Forze di Polizia.

Va ricordato che non esiste un caso uguale ad un altro e quindi qualunque addebito e qualunque conclusione disciplinare dovrà essere attentamente valutata al fine di individuare eventuali illegittimità non solo nel merito ma anche nell’istruttoria del procedimento.

La violazione di termini perentori può portare ad un annullamento della sanzione senza possibilità di riedizione del potere amministrativo.