Barbara Petrano - 31 gennaio 2022
Cosa fa il Presidente della Repubblica: i poteri del Capo dello Stato
In attesa del giuramento di Mattarella, ecco spiegati tutti i compiti del Capo dello Stato.
Cosa fa il Presidente della Repubblica? Nonostante si tratti della più importante carica della Repubblica, molti hanno ancora dei dubbi su quali sono compiti e funzioni del Capo dello Stato.
Ieri è stato l’unico giorno di riposo per il presidente Mattarella che sarà riconfermato nel suo incarico. Il giuramento ufficiale avverrà giovedì e sarà pronto per altri 7 anni come Presidente della Repubblica italiana.
Dopo vari nomi del centrodestra, tra cui Silvio Berlusconi, il quale si è sottratto all’incarico e poi Casellati che non ha raggiunto il quorum, Mattarella ha ricevuto più voti, tra l’orgoglio di molti e dello stesso Mario Draghi che lo aveva riproposto. Inoltre ha ricevuto anche le congratulazioni di Biden.
Il Presidente della Repubblica ha dei compiti ben precisi e durante i sette anni di mandato non può avere nessun’altra carica. Può accedere all’incarico chiunque cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici.
I poteri del Presidente della Repubblica: ecco quali sono
Il presidente della Repubblica rappresenta l’unità del Paese e ha diversi compiti da svolgere. Ecco quali sono:
Può inviare messaggi alle Camere, i quali devono essere firmati dal Presidente del Consiglio come conferma di legittimità;
Si occupa delle elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
Può sciogliere le Camere o solo una di esse. Questo, solo se non è negli ultimi sei mesi del mandato (semestre bianco);
Autorizza il Governo e mostrare i disegni di legge alle Camere;
- Promulga le leggi sulla Gazzette ufficiale, entro un mese dalla loro approvazione a meno che non ci sia un’urgenza riferita dalle Camere;
- Emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- Può nominare i 5 membri della corte costituzionale e i Senatori a vita;
- Riceve i rappresentanti diplomatici;
- Può ratificare da solo i trattati internazionali se non occorre l’autorizzazione delle camere;
- Ha il comando delle Forze armate;
- Presiede il Consiglio supremo di difesa;
- Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- Presiede il Consiglio superiore della Magistratura;
- Può concedere grazia e commutare le pene;
- Può conferire le onorificenze della Repubblica.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è legittimato se non controfirmato dal Presidente del Governo o dai Ministri.
I due casi in cui il Parlamento può accusare il Presidente
L’art.90 del Titolo II della Costituzione prevede che il Parlamento in seduta comune, con la maggioranza dei suoi membri, può mettere sotto stato d’accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
Come viene eletto il Presidente della Repubblica?
30 giorni prima che scada il mandato, il Presidente della Camera dei deputati convoca i parlamentari e i delegati regionali. Tre delegati per ogni regione, per la Valle D’Aosta solo uno.
Può accadere che le Camere siano sciolte o si stiano per sciogliere. La votazione in questo caso si farà dopo l’elezione delle camere nuove.
Il capo dello Stato è eletto in seduta comune dei membri del Parlamento. Il voto deve essere segreto e lo scrutinio avviene in pubblico. Lo spoglio viene fatto dal presidente della Camera.
La votazione deve avvenire con una maggioranza pari ai due terzi dell’assemblea. Se ciò non accade, quindi non si raggiunge il quorum, ci sono altre tre possibilità di scrutinio. Dopodiché per eleggere il candidato è possibile optare per la maggioranza assoluta (la metà più uno degli elettori).
Spesso è accaduto che non ne sono bastati solo tre per arrivare a una scelta.
Prima di Mattarella, solo a Giorgio Napolitano fu proposta la presidenza Bis, ma si dimise dopo due anni. Inoltre pare che il Presidente sia il secondo più votato dopo Pertini.
Il giuramento del Capo dello Stato
Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, egli fa un giuramento di fedeltà allo Stato e alla Costituzione dinnanzi al Parlamento in seduta comune. Resterà in carica per 7 anni.