Aurora Marinaro - 29 maggio 2024
Decreto Autovelox, le novità su distanze, limiti e omologazione
Il decreto Autovelox è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anticipando il nuovo Codice della Strada. Ecco le novità sulla distanza degli apparecchi, i limiti di velocità e l’omologazione.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che regolamenta gli autovelox, un anticipo del profondo cambiamento della normativa in arrivo con la riforma del Codice della strada. Per il momento, il decreto interviene sulla collocazione dei dispositivi per la rilevazione della velocità dei veicoli, anche in merito alla distanza rispetto ai segnali con i limiti di velocità.
Non è tutto, viene definita anche la modalità di ricorso da parte dei conducenti avverso le sanzioni considerate ingiuste. Il cosiddetto decreto Autovelox arriva con enorme ritardo, ma non è stato solo questo a spingerne la rapida approvazione. Da una parte, c’è l’imminente riforma del Codice della Strada, anche questa fortemente appoggiata dal ministro Salvini, ma in secondo luogo c’è il problema sollevato dalla Corte di Cassazione in merito alla mancata legittimità delle sanzioni erogate tramite dispositivi non omologati.
Omologazione che appunto non era possibile vista l’assenza di un riferimento normativo. Una correzione che arriva appena in tempo, ma di certo non impedirà la contestazione di molte multe finché tutte le regole saranno applicate. D’altra parte, sono ormai scaduti i termini di contestazione di altrettante sanzioni e la perdita per le casse comunali è stata attenuata. Ma vediamo ora quali sono le novità del decreto Autovelox.
Dove possono essere installati gli autovelox
Gli autovelox potranno essere installati su strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani al ricorrere di una (o più) delle seguenti condizioni:
- elevato tasso di incidenti correlati alla velocità negli ultimi 5 anni;
- impossibilità o difficoltà di contestazione immediata per le condizioni della strada e del traffico (più corsie per senso di marcia, carreggiate separate ma prive di spazi idonei e banchine o piazzole adeguate, gallerie e viadotti senza aree per la sosta dei veicoli in condizioni di sicurezza. Il dispositivo va posizionato nel tratto interessato e in quello subito dopo;
- scarsa visibilità, per fattori ambientali, meteorologici o strutturali;
- composizione e volume del traffico che non permette il fermo dei veicoli;
- elevati flussi veicolari e/o pedonali, presenza di strutture scolastiche e aree per bambini che non permettono di procedere al fermo in sicurezza, pertanto l’uso degli autovelox deve essere limitato ai periodi di maggiore afflusso;
- velocità dei veicoli mediamente superiori ai limiti.
In altre parole, gli apparecchi potranno sostituire il controllo diretto da parte degli agenti soltanto quando quest’ultimo risulti effettivamente impossibile o difficile o in caso di particolare necessità, comprovata dalle rilevazioni.
Distanza tra autovelox e cartello con limite di velocità
Per le strade extraurbane, il decreto fissa in 1.000 metri la distanza minima che deve intercorrere tra l’autovelox mobile e il segnale che impone il limite di velocità. La distanza tra due dispositivi di rilevazione deve invece essere almeno di:
- 4.000 metri per le strade A (autostrade);
- 3.000 metri per le strade B (extraurbane principali);
- 1.000 metri per le strade C, F e F-bis (extraurbane secondarie, locali e itinerari ciclopedonali).
Per quanto riguarda le strade urbane, invece, la distanza tra autovelox mobile e cartello con il limite di velocità deve essere di almeno 200 metri per le strade D (urbane di scorrimento) e di almeno 75 metri per le altre.
Le postazioni fisse possono essere installate sulle strade extraurbane A, B, C e F, quando il limite di velocità è pari o inferiore di 20 km a quello generalmente consentito per la tipologia di strada, salvo particolari caratteristiche strutturali. Negli itinerari ciclopedonali il limite di velcoità deve essere pari o inferiore di 30 km rispetto alla norma, sempre a meno che ci siano specifiche criticità. In ogni caso, il nuovo limite deve essere opportunamente palesato dalla segnaletica sia all’inizio che alla fine.
Infine, si ha il controllo della velocità media, estendibile ad autostrade, extraurbane principali e secondarie. I tratti devono però prevedere una velocità uniforme e, salvo eccezioni, privi di diramazioni o svincoli. Anche per i cantieri stradali, devono esserci almeno 1.000 metri tra il segnale con il limite e il dispositivo.
Le postazioni fisse sulle strade urbane devono invece distanziarsi l’una dall’altra di almeno 500 metri, comunque a patto che il limite di velocità sia quello proprio del tipo di strada. La rilevazione della velocità media sulle strade urbane è permessa soltanto per le strade a scorrimento, a condizione che non ci siano diramazioni o svincoli e che il tratto permetta una velocità uniforme. La distanza rispetto al cartello di velocità rimane, anche per le postazioni fisse, di almeno 200 metri per quelle di scorrimento e di almeno 75 metri per le altre.
Omologazione degli autovelox
I prefetti di ogni capoluogo provinciale dovranno autorizzare le postazioni degli autovelox nel rispetto della normativa. I sindaci hanno ora 12 mesi di tempo per adeguare i dispositivi alle norme sull’omologazione (presumibilmente contenute nel nuovo Codice della strada visto che al momento sono assenti), con l’obbligo di rimuovere gli apparecchi non idonei.
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