Aurora Marinaro - 23 marzo 2023
Divorzio in Comune, come funziona e quando è possibile
Il divorzio in comune: ecco quando è possibile, come si svolge e quali sono i costi.
Il divorzio in comune è spesso una soluzione per sciogliere il vincolo coniugale risparmiando sulle spese legali e beneficiando di tempistiche decisamente ridotte rispetto alla procedura giudiziale. Questo tipo di divorzio, tuttavia, non è sempre fattibile, ma soltanto a determinate condizioni.
Quando è possibile il divorzio in comune
Il divorzio in comune permette di divorziare senza sopportare le spese dell’avvocato e si svolge nel comune competente alla presenza del sindaco. Il divorzio di questo genere, però, non è adatto a disciplinare le situazioni più particolari e delicate, ma è in qualche modo limitato ai casi più semplici e chiari. In particolare, il divorzio si può svolgere in comune, soltanto ad alcune specifiche condizioni:
- Non ci devono essere figli minori;
- non ci devono essere figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- non ci devono essere figli maggiorenni incapaci;
- non ci devono essere figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
- non si prevedono patti di trasferimento patrimoniale, come la divisione di beni immobili acquistati durante il matrimonio, ma soltanto l’eventuale assegno di mantenimento e l’atto di voltura della casa coniugale.
Se anche solo uno di questi requisiti non viene rispettato, allora il divorzio breve non è possibile e bisogna rivolgersi a un avvocato divorzista per avvalersi della negoziazione assistita oppure della causa in tribunale. Per utilizzare la procedura di divorzio in comune è anche necessario che:
- Il matrimonio sia stato celebrato in forma civile o religiosa;
- il matrimonio contratto all’estero sia stato trascritto;
- si svolga nel comune di residenza di almeno uno dei due coniugi oppure nel luogo di celebrazione del matrimonio.
Come funziona il divorzio in comune
Attraverso la procedura semplificata, i coniugi possono divorziare o rivedere le condizioni del divorzio alla presenza di un ufficiale dello Stato civile, il sindaco o un suo delegato. La particolarità di questa procedura è che l’assistenza degli avvocati è puramente facoltativa; quindi, le parti che hanno trovato un accordo possono tranquillamente farne a meno e risparmiare sulle spese legali. La medesima procedura, peraltro, può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche per la separazione consensuale.
Per divorziare in comune è quindi necessario che le parti si rechino nel Comune corretto, portando con sé i documenti richiesti:
- Il documento di identità;
- l’autocertificazione riguardo la residenza, il luogo e la data del matrimonio e l’assenza di figli che renderebbero impraticabile il divorzio breve;
- copia della sentenza di separazione giudiziale, decreto di omologazione della separazione consensuale oppure accordo originale della separazione avvenuta tramite la mediazione assistita.
Per avviare il procedimento è necessario seguire le disposizioni specifiche, che variano nei vari comuni, di norma è necessario un primo incontro di valutazione - anche telefonico - per considerare le condizioni e i documenti. Inseguito inizia la procedura vera e propria, divisa in due incontri.
In particolare, nel primo incontro si compila l’accordo di divorzio e si fissa la data dell’incontro successivo, almeno 30 giorni dopo il primo. Questo tempo è garantito per consentire alle parti di riflettere sulla propria scelta, dato che il secondo incontro è determinante. In particolare, nel secondo incontro i coniugi devono confermare l’accordo e l’intenzione di divorziare, perciò è fondamentale che siano presenti entrambi. In assenza di una delle parti o, a maggior ragione, di entrambe, l’accordo decade e i coniugi devono eventualmente ricominciare la procedura dall’inizio.
Riguardo alle tempistiche, è evidente che la procedura sia completa in poco tempo, in ogni caso più di un mese. Il divorzio, poi, può essere richiesto soltanto 6 mesi dopo la separazione consensuale o 12 mesi dopo la separazione giudiziale. I costi, oltretutto, sono molto ridotti, pari a soli 16 euro necessari per il pagamento dei diritti da versare all’Ufficio di Stato civile. Bisogna poi tenere conto dell’onorario degli avvocati, se le parti hanno scelto di farsi assistere.
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