Aurora Marinaro - 22 marzo 2023
Divorzio e separazione: quali sono le differenze?
Separazione e divorzio, la prima è necessaria per ottenere il secondo, ma cosa cambia fra questi due istituti?
La separazione dei coniugi è il primo step della procedura per il divorzio e in effetti si compie in modo molto simile. Riguardo, però, agli effetti giuridici la separazione e il divorzio presentano differenze di non poco conto, che incidono anche sui diritti e i doveri delle parti e quindi non dovrebbero essere sottovalutate. Il divorzio e la separazione non hanno comunque differenze per quanto riguarda il rapporto con i figli. Per quanto riguarda tempistiche e costi, invece, la separazione e il divorzio non dovrebbero presentare differenze importanti con il rito unico, ma bisogna ancora attendere di valutarne gli effetti pratici.
Divorzio e separazione sul piano legale
La separazione è regolamentata dagli articoli 150 e seguenti del Codice civile, che ammettono anche la richiesta unilaterale della separazione e l’addebito nei confronti del coniuge che ha violato i doveri matrimoniali. In particolare, la separazione serve a interrompere la convivenza diventata intollerabile e/o tutelare l’educazione dei figli. La separazione, pertanto, non scioglie ancora il vincolo coniugale, ma si limita a modificare alcuni effetti del matrimonio. Di conseguenza, dopo la separazione viene mantenuto lo status giuridico di coniuge.
Il divorzio, invece, è stato introdotto dalla Legge 898/1970 e scioglie completamente il vincolo coniugale per quanto riguarda la legge civile. Nel caso di matrimonio religioso, infatti, si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ogni caso, le parti non sono più coniugi dal punto di vista legale. Si può dire, sinteticamente, che il divorzio è permanente mentre la separazione ha carattere transitorio, in quanto può culminare con una riconciliazione oppure con il divorzio.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile
L’unico dovere che permane dopo il divorzio per quanto riguarda i coniugi è quello di solidarietà, con riferimento all’assegno divorzile se sono presenti le condizioni. L’assegno di mantenimento è in effetti molto simile all’assegno divorzile, ma nella determinazione dell’importo si tiene conto della persistenza del vincolo coniugale.
Per molti anni la giurisprudenza ha ritenuto addirittura che l’assegno di mantenimento dovesse consentire al coniuge beneficiario di mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel matrimonio. La Cassazione ha poi mitigato questo principio, stabilendo che il tenore di vita non è un criterio da rispettare nell’assegno di mantenimento. Allo stesso tempo, dovrebbe però tener conto anche del ruolo dei coniugi nella vita coniugale.
Conseguenze patrimoniali
Con la separazione si scioglie la comunione dei beni, ma persiste l’eventuale fondo patrimoniale stipulato dai coniugi. Il fondo cessa di esistere con il divorzio, a meno che siano presenti i figli minorenni.
Diritti e doveri dopo la separazione e il divorzio, eredità e reversibilità
La separazione non scioglie il vincolo coniugale, pertanto i coniugi mantengono diritti e doveri reciproci, con la sola esclusione dell’obbligo di fedeltà e coabitazione. Il coniuge separato può spostare la sua residenza e iniziare una nuova relazione, ma ad esempio non può risposarsi e continua ad avere l’obbligo di assistenza morale e materiale verso l’altro coniuge. Allo stesso tempo, il coniuge separato mantiene lo status di erede, purché al coniuge superstite non fosse stata addebitata la separazione. Se, però, il coniuge superstite godeva degli alimenti a carico del defunto, conserva il diritto a un assegno vitalizio e alla pensione di reversibilità. Il coniuge separato, però, non può vantare alcuna pretesa sul Tfr del defunto.
Al contrario, con il divorzio gli effetti civili del matrimonio cessano, gli ex coniugi possono quindi risposarsi e permangono esclusivamente eventuali obblighi alimentari o riguardo l’assegno divorzile comminati dal giudice. L’ex coniuge divorziato perde anche qualsiasi diritto all’eredità dell’ex coniuge defunto, con alcune eccezioni riguardo la pensione di reversibilità, il Tfr e l’assegno divorzile.
Quest’ultimo deve essere versato dagli eredi, compatibilmente con l’eredità ricevuta, a patto che l’ex coniuge superstite non:
- Contragga nuove nozze;
- stipuli un’unione civile;
- instauri una convivenza stabile.
Il diritto a percepire la pensione di reversibilità, invece, permane se l’ex coniuge superstite rispetta tre condizioni:
- Non si risposa;
- percepisce l’assegno divorzile periodico;
- il rapporto di lavoro di riferimento è precedente rispetto alla sentenza di divorzio.
Il coniuge divorziato ha comunque diritto a una percentuale del Tfr, purché non si sia risposato e abbia percepito l’assegno divorzile mensilmente.
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