È legale dire bugie alla Polizia?

È legale dire bugie alla Polizia?

Quando è legale mentire alla Polizia e alle forze dell’ordine e cosa si rischia per le bugie negli altri casi.

Può capitare di doversi trovare a rispondere a dei quesiti della Polizia, anche senza essere indagati, e sentirsi un po’ in soggezione. È ovvio che bisogna preferire sempre uno spirito collaborativo e onesto, principalmente per non ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine e permettere loro di accertare quanto necessario. Complice un po’ di agitazione e magari la paura di cacciarsi nei guai (o di creare problemi ad altre persone), non tutti rispondono sinceramente alle domande.

Un impeto che poi non fa dormire la notte, con comprensibili timori sulle possibili conseguenze. Altri, invece, vedono la questione con molta più leggerezza, convinti di non avere alcuna responsabilità non essendo indagati. In realtà, sono pochi i casi in cui è legale dire bugie alla Polizia e l’essere indagati o meno non fa la differenza che tutti credono.

Allo stesso tempo, ci sono precise situazioni in cui mentire alle forze dell’ordine è legale e lecito. Proprio queste eccezioni possono sembrare strane ai cittadini, per i motivi che approfondiremo, ma hanno ragioni incontrovertibili nell’ordinamento. Ecco cosa c’è da sapere.

È legale dire bugie alla Polizia?

Chiariamo subito che non esiste alcuna norma generale che imponga di dire la verità alle forze dell’ordine. In questo caso, però, le eccezioni sono molto numerose e nemmeno molto intuitive per chi non è pratico di diritto. Stupirà quindi sapere che è legale dire bugie alla Polizia quando si è indagati o imputati. Questi soggetti possono cioè mentire alle forze dell’ordine senza commettere un reato a sé stante, tranne per la dichiarazione falsa in merito alle proprie generalità.

Secondo la legge italiana, infatti, nessuno è obbligato a incriminarsi da solo o a confessare. Oltretutto, si tratterebbe di un’imposizione destinata a scontrarsi con l’inevitabile inadempimento e non porterebbe ad altro effetto tranne l’aggravamento della posizione del soggetto indagato o imputato, anche quando innocente per l’accusa originaria.

Al contrario, dire bugie alla Polizia o in generale alle forze dell’ordine non è legale quando si è semplicemente persone informate sui fatti, ossia cittadini che non sono accusati di aver commesso il crimine ma vi hanno assistito o hanno informazioni in merito. Chi ciononostante mente può essere infatti accusato di favoreggiamento personale, punito con la reclusione fino a 4 anni.

Il testimone vero e proprio chiamato in tribunale in un processo civile o penale che mente, nega la verità o la omette commette invece il reato di falsa testimonianza, punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Come anticipato, è un reato anche fornire generalità false o rifiutarsi del tutto su richiesta di identificazione da parte della Polizia, a prescindere dal ruolo del soggetto (indagato, imputato, informato sui fatti o comune cittadino).

L’obbligo non coincide necessariamente con l’esibizione di un documento d’identità, che il cittadino potrebbe anche non avere con sé, ma riguarda proprio la necessità di essere identificati. Questo reato è punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro.

Esiste, tuttavia, un’altra circostanza in cui è legale dire bugie alla Polizia o comunque omettere delle informazioni. In particolare, la legge consente ai cittadini di non incriminare i propri congiunti, ossia:

  • coniuge;
  • ascendenti;
  • discendenti;
  • zii;
  • nipoti;
  • fratelli e sorelle;
  • affini nello stesso grado;
  • coniuge separato;
  • unito civilmente;
  • adottante e adottato.

Questa sorta di concessione è motivata sostanzialmente dagli stessi presupposti che permettono all’indagato (o imputato) di non andare contro i propri interessi. Nel caso specifico dei familiari, oltretutto, rileva anche il particolare legame morale e affettivo che vige tra le parti. Non si può chiedere loro di pregiudicare la posizione dell’imputato o indagato, anche se sono liberi di farlo spontaneamente.

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