È legale filmare le forze dell’ordine in servizio?

È legale filmare le forze dell'ordine in servizio?

Quando è legale scattare foto e video alle forze dell’ordine in servizio e quali sono i limiti da rispettare.

Un dubbio comune tra i cittadini riguarda la possibilità di effettuare riprese video e foto alle forze dell’ordine. Alcuni si pongono questa domanda per sapere come tutelare i propri diritti, altri semplicemente per poter riprendere un gesto eroico. Le motivazioni sono delle più svariate, ma è bene conoscere la normativa in proposito per non rischiare spiacevoli conseguenze. Ecco quando è legale filmare le forze dell’ordine.

Quando è legale filmare le forze dell’ordine

In alcuni contesti ed entro certi limiti è legale filmare le forze dell’ordine in servizio. In particolare, il Garante della Privacy ha stabilito quanto segue:

I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, a meno che non vi sia un espresso divieto dell’Autorità pubblica.

Le regole sono piuttosto semplici: fotografare e filmare le forze dell’ordine è legale soltanto quando sono in servizio, a meno che ci sia un espresso divieto in merito. Per non cadere in errore, è bene fare riferimento alla ragione per cui la legge permette di riprendere gli agenti in servizio, ossia il contesto pubblico, in tutto e per tutto.

Per questo motivo appare ingiustificato fotografare o videoregistrare soggetti appartenenti alle forze dell’ordine che non stanno materialmente e contestualmente svolgendo un servizio pubblico, ossia quando non sono operativi e non stanno facendo fronte a un’emergenza.

Bisogna comunque fare una distinzione importante tra la legalità della condotta e la sua discutibilità. Questo perché di norma è sempre concesso fotografare o filmare persone e oggetti che si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di fatto i limiti riguardano per lo più la diffusione delle immagini acquisite senza il consenso.

D’altra parte, pur non configurandosi una violazione della privacy, fotografare e filmare sconosciuti in pubblico può risultare una condotta molesta e dare eventualmente luogo ad azioni legali. Fotografare sempre la stessa persona, per esempio, potrebbe comportare un’accusa per minacce o atti persecutori, a seconda delle finalità e delle modalità.

Ecco che per quanto riguarda le forze dell’ordine il Garante della Privacy riconosce l’interesse dei cittadini nell’acquisire delle immagini di pubblica utilità o per le quali si ha un interesse privato. Per esempio, è lecito filmare le forze dell’ordine in casa propria, anche durante una perquisizione domiciliare.

Dunque, è lecito filmare le forze dell’ordine mentre svolgono i compiti di servizio, accertandosi di non ostacolarlo e di non creare impedimenti. Naturalmente, è sempre necessaria l’autorizzazione del proprietario per realizzare le riprese in un luogo privato.

Posso condividere i video delle forze dell’ordine?

C’è una differenza importante tra l’acquisizione delle immagini e la loro diffusione, tanto che mentre la prima è di solito consentita, la seconda necessita del consenso degli interessati. Numerose sentenze, anche della Corte di Cassazione, hanno infatti chiarito che gli operatori delle forze dell’ordine hanno gli stessi identici diritti di ogni altro cittadino, almeno da questo punto di vista.

Ciò significa che per condividere immagini e foto in cui gli agenti sono visibili e identificabili è necessario ottenere il loro consenso. La pubblicazione include, oltre alla stampa in senso stretto, anche social network e internet in generale.

È comunque possibile pubblicare immagini e video senza il consenso, a patto di rendere irriconoscibili i soggetti che non hanno acconsentito alla diffusione. Bisogna quindi oscurare almeno il viso e camuffare la voce se si tratta di una videoregistrazione.

La violazione del diritto all’immagine e alla riservatezza di chi non rispetta questi limiti dà diritto alla persona offesa di agire in giudizio per ottenere la rimozione dei contenuti e un risarcimento per i danni sofferti. A seconda delle modalità di acquisizione delle immagini, dello scopo e degli effetti ottenuti con la pubblicazione, potrebbero essere integrati anche alcuni reati, fra cui la diffamazione.

Le regole sono meno severe per i contenuti acquisiti e pubblicati da chi svolge attività giornalistica, ammesso che i dettagli resi noti abbiano un effettivo interesse di informazione pubblica. In generale, non è necessario che gli agenti coinvolti in un’operazione siano identificabili, tranne che in situazioni particolari.

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