Emilia Morelli - 3 febbraio 2019
Legittimità dell’utilizzo delle armi da parte dei Pubblici Ufficiali: analisi articolo 53 C.P.
Secondo l’interpretazione evolutiva della Corte di Cassazione, cristallizzata in una sentenza del 2007 e recepita da una circolare Dap, perché sia legittimo l’utilizzo delle armi occorre che sia necessaria e proporzionata all’offesa subita.
Il recente episodio di cronaca del detenuto che ha abbandonato le stampelle e tentato la fuga a Campobasso ha fatto riemergergere quella che da sempre è una questione giuridica controversa: la legittimità dell’uso delle armi da parte dei Pubblici Ufficiali, tra questi la Polizia Penitenziaria, a fronte di un’evasione.
Da un lato, infatti c’è chi ha sempre sostenuto che l’uso delle armi deve considerarsi sempre e comunque legittimo. Secondo questo orientamento anche un atteggiamento senza dubbio passivo, qual è la fuga o l’evasione, determinerebbe l’esclusione di ogni responsabilità da parte di chi la contrasti con l’uso delle armi.
Dall’altro lato si colloca un orientamento opposto secondo il quale l’uso delle armi può considerarsi legittimo solo qualora serva per contrastare una violenza oppure una resistenza attiva. La fuga, per definizione un atteggiamento passivo non legittimerebbe quindi l’uso delle armi.
È questo secondo orientamento che ha finito per prevalere, essendo stato recepito dapprima da una sentenza del 2007 della Suprema Corte e da una circolare Dap dello stesso anno. Ma, procediamo con ordine, al fine di comprendere la ratio sottesa alla sentenza della Corte di Cassazione .
Ora, nel nostro ordinamento la norma che regola l’uso delle armi da parte dei Pubblici Ufficiali è l’art 53 Codice Penale. Per comprenderne la portata andiamo ad esaminarne il significato.
L’art 53 del Codice Penale
La norma rubricata “Uso legittimo delle armi ” recita:
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità. La stessa disposizione sia applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Già ad una prima lettura si individuano i tratti caratterizzanti della norma:
- la collocazione della norma tra le cause di non punibilità, con il collegamento diretto ai due articoli precedenti, ossia la legittima difesa e l’adempimento di un dovere;
- si individua una riserva di legge che rimanda alle ipotesi disciplinate dai due articoli precedenti e nel terzo comma ad altre ipotesi che devono rigorosamente essere disciplinate dalla legge;
- l’operatività dell’art 53 è poi subordinato ad un elemento soggettivo: perché l’uso delle armi sia legittimo è necessario che ad operare sia un pubblico ufficiale o una persona che gli presti assistenza;
Secondo un’interpretazione sistematica con le altre cause di non punibilità è evidente che il Pubblico Ufficiale si trovi ad operare in una situazione in cui siano rinvenibili alternativamente l’adempimento del dovere o la legittima difesa.
In relazione all’adempimento del dovere è chiaro come l’uso delle armi per il Pubblico Ufficiale si collochi in una condizione di specialità: l’uso delle armi è consentito proprio nell’adempimento del dovere del Pubblico Ufficiale.
Per quanto riguarda, invece, la legittima difesa si individua un rapporto diverso: la legittima difesa è configurata come una facoltà per evitare un offesa ingiusta, invece nell’uso legittimo delle armi configurato dall’art 53 cp vi è un obbligo del Pubblico Ufficiale che non ha carattere discrezionale.
Ad ogni modo, secondo l’interpretazione evolutiva della norma si ritiene che perchè possa essere considerato legittimo l’uso delle armi occorre dimostrare la sussistenza in concorso di alcune condizioni:
- le armi utilizzate devono essere riferite strumentalmente all’adempimento del dovere del Pubblico Ufficiale;
- occorre un elemento psicologico: l’uso delle armi deve essere finalizzato all’adempimento dell’ufficio;
- occorre che l’uso delle armi sia necessario;
- occorre che l’uso delle armi sia proporzionato all’offesa subita.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, è stata più volte chiamata a sentenziare sull’articolo 53 cp. Da ultimo ha emanato una sentenza, recepita anche da una Circolare Dap del 2007, che ha cristallizzato l’interpretazione della norma sull’uso legittimo delle armi da parte dei Pubblici Ufficiali.
È sul necessario concorso delle condizioni di proporzionalità e necessarietà i che poggia la sentenza della Cassazione, in base al quale si “considera legittimo l’uso dell’arma solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva”.
Dunque l’uso legittimo delle armi è consentito solo nell’ipotesi in cui sia proporzionato e necessario: non è perciò configurabile nell’ipotesi di fuga la quale rappresenta solo una resistenza passiva, salvo che non sia effettuata con modalità tali da porre in pericolo altre persone.
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