Aurora Marinaro - 8 novembre 2024
Licenza e riposo solidale Esercito Italiano, requisiti e come fare domanda
Le indicazioni dello Stato Maggiore dell’Esercito su licenza e riposo solidale: requisiti, come farne richiesta e come funziona la comunicazione in Forza Armata.
In seguito ad alcuni aggiornamenti della “Guida tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare” lo Stato Maggiore dell’Esercito ha diffuso le indicazioni relative a permessi e riposi solidali, affinché sia più efficace la modalità di comunicazione con il personale militare, indispensabile per il funzionamento di questo istituto.
Per assicurare al maggior numero di militari di usufruire del beneficio è infatti prevista la possibilità di mettere l’intera Forza Armata a conoscenza della richiesta (nel limite dei giorni necessari e in forma anonima).
Cessione di riposi e permessi
I militari, fatta eccezione per il personale dirigente o volontario non in ferma permanente, possono cedere in tutto o in parte:
- la licenza ordinaria spettante e non fruita alla data della cessione eccedente le 4 settimane annue (20 o 24 giorni a seconda dell’articolazione dell’orario settimanale);
- le 4 giornate di riposo previste dalla legge n. 937/1977 se maturate e non ancora fruite alla data della cessione.
Non sono cedibili i giorni di licenza e/o riposo maturati per il periodo di servizio all’estero. La cessione deve avvenire in forma scritta, volontaria, gratuita e non essere subordinata a condizioni di alcun genere.
Beneficiari e requisiti
Possono usufruire di riposi e licenza solidale i militari che assistono uno o più figli minori, i quali per condizioni di salute necessitano di cure costanti. Questo requisito deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non necessariamente entrando nel dettaglio. È sufficiente che il medico attesti la presenza di “particolari condizioni di salute che necessitano di cure costanti”. Per fruire dell’istituto non rileva lo status lavorativo dell’altro genitore, né l’eventuale appartenenza alle Forze Armate.
Il beneficiario può usufruire di un massimo di 120 giorni all’anno (indipendentemente dal numero di figli da assistere), che possono essere richiesti in maniera frazionata. In particolare, ogni domanda può essere relativa a un massimo di 30 giorni.
È importante ricordare che i giorni di riposo e licenza solidale possono essere fruiti (anche consecutivamente) finché sussistono le condizioni che ne hanno permesso il riconoscimento. I militari sono dunque tenuti a restituirli dandone comunicazione al Comando o Ente di appartenenza in caso venga meno la necessità originaria, dovendo peraltro utilizzarli esclusivamente per l’assistenza del figlio minore.
In ogni caso, è possibile fruire della licenza e del riposo solidale esclusivamente dopo aver fruito la licenza ordinaria e i riposi spettanti al beneficiario, così come le ferie solidali precedentemente richieste.
Come fare domanda
Per richiedere i riposi e i permessi solidali il militare deve compilare con i propri dati il modulo e consegnare la domanda al Comando o Ente di appartenenza, unitamente alla documentazione medica comprovante lo stato di necessità del figlio.
Nel caso in cui non sia possibile soddisfare le richieste, il Comando dovrà interessare il Comando gerarchicamente superiore, che estenderà l’esigenza agli Enti/Reparti dipendenti. “Tale azione dovrà essere reiterata ai vari livelli gerarchici superiori, arrivando eventualmente all’Alto Comando/Vertice d’area di riferimento”, quest’ultimo dovrà, in caso, informare lo Stato Maggiore dell’Esercito per permettere la diramazione.
Contestualmente alla domanda, è infatti possibile richiedere la comunicazione della propria richiesta all’interno della Forza Armata, che per l’Esercito avverrà tramite pubblicazione nell’apposita pagina internet, con la sola indicazione dei giorni richiesti e del numero progressivo, oltre che tramite la posta elettronica istituzionale.
La richiesta di riposo e ferie solidali può infatti essere soddisfatta tramite la cessione di più militari, sempre all’interno della medesima Forza Armata. Le licenze disponibili saranno ordinate seguendo un ordine di priorità esclusivamente cronologico, trattando tutte necessità particolarmente delicate.
Enti interforze
Per il personale dell’Esercito Italiano in servizio presso l’area interforze, in caso di impossibilità di soddisfare la richiesta da parte dell’Ente di appartenenza, il Comando interforze procede a interessare lo SME al fine di diramare l’informazione nella Forza Armata.
Argomenti correlati: Esercito italiano Permessi Congedo straordinario