Paola Gentile - 21 febbraio 2022
Pensione Forze Armate e di Polizia: invariati i requisiti fino al 2024
Il Decreto del MEF congela i requisiti e certifica la diminuzione delle speranze di vita per gli over65.
La Circolare INPS n. 28/2022 ha fugato ogni tipo di preoccupazione: i requisiti anagrafici per la pensione di Forze Armate e di Polizia resteranno invariati fino al 31 dicembre 2024.
In realtà, l’INPS non ha fatto altro che ratificare quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del Ministero delle Economie e delle Finanze del 27 ottobre 2021 dove venivano fissati i requisiti per il pensionamento nel biennio 2023/2024.
La decisione di non aumentare i requisiti per la pensione di vecchiaia è frutto degli effetti della pandemia che ha ridotto le speranze di vita degli ultra 65enni di almeno tre mesi.
Di conseguenza fino a quella data, si potrà andare in pensione di vecchiaia con un’età compresa tra i 60 e i 65 anni, a seconda del grado e della qualifica, con almeno 20 anni di contributi.
La riforma delle pensioni per Forze Armate e di Polizia, al vaglio dell’esecutivo Draghi, potrebbe eliminare quei “privilegi” di cui il personale gode in virtù della specificità, tra cui l’opzione della pensione anticipata, mantenendo solo quella di vecchiaia.
Al momento le disposizioni dell’INPS valgono fino ad eventuale entrata in vigore della riforma delle pensioni prevista per il 1° gennaio 2023.
Pensione Forze Armate e di Polizia: adeguamento con le aspettative di vita
Come già illustrato qui le Forze Armate e di Polizia, comprendenti anche Vigili del Fuoco, hanno dei requisiti pensionistici diversi dagli altri lavoratori, proprio per la specificità cui abbiamo accennato in precedenza.
Inoltre, anche le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria presentano delle “differenze” (Dpr 157/2013).
Nel quadriennio 2019/2022, il comparto non ha goduto dei benefici della quota 100/102 poiché il DL 4/2019 lo ha escluso da tale misura, fatta eccezione per il personale non operativo dei VVFF (Vigili del Fuoco).
Tuttavia, i requisiti anagrafici e contributivi vanno adeguati alle aspettative di vita. Negli ultimi anni l’adeguamento si è verificato nel 2013, nel 2016 e nel 2019 quando l’aumento è stato pari, rispettivamente, a tre, quattro e cinque mesi.
Nel biennio 2021/2022 l’aumento è stato nullo e la stessa cosa si verificherà nel 2023/2024 proprio per via del Covid-19 che ha diminuito le aspettative di vita.
Pensione Forze Armate e di Polizia: pensione di anzianità e di vecchiaia
Il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, fino al 2024, potrà accedere alla pensione di anzianità anticipata avendo come requisiti:
- 58 anni di età e 35 di contributi, con una finestra mobile di 12 mesi;
- 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, con una finestra mobile di 15 mesi;
- 54 anni di età, se entro il 31 dicembre del 2011 si è raggiunta la massima di anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%; con una finestra mobile di 12 mesi.
Al fine di raggiungere gli anni contributivi, il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro massimo di cinque anni.
Ricordiamo che la pensione di anzianità anticipata può essere ottenuta prima del compimento dell’età massima prevista dalla legge purché si abbiano raggiunti i 35 anni di contributi versati.
Per la pensione di vecchiaia, la cui età coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio ovvero sia tra i 60-65 anni, potranno andare in pensione con almeno 35 anni di servizio:
- Dirigente Generale con 65 anni di età;
- Dirigente superiore con 63 anni di età;
- Coloro i quali hanno qualifiche inferiori con 61 anni di età.
Per tutte e tre le categorie vige una finestra mobile fino a 12 mesi che può essere inferiore o assente qualora nel periodo di slittamento questa si sia già aperta rispetto alla maturazione della pensione di anzianità.
Invece se per la pensione di vecchiaia vengono maturati meno di 35 anni di servizio, si potrà andare in pensione con:
- 66 anni di età per Dirigente Generale;
- 64 anni Dirigente superiore;
- 61 anni qualifiche inferiori.
Tutte e tre le opzioni presentano una finestra mobile di 12 mesi.
Pensione Forze Armate e di Polizia: cos’è la finestra mobile
Il periodo che passa tra la maturazione dei requisiti pensionistici (siano essi di anzianità o di vecchiaia) e la decorrenza effettiva della pensione, ovvero sia il momento in cui viene erogato il primo assegno: è chiamato finestra mobile e in nei casi di cui abbiamo parlato è di 12 mesi.
La finestra si amplia fino ai 15 mesi per coloro i quali accedono alla pensione di anzianità con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età.
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