Paola Gentile - 15 marzo 2022
Documento falso: come riconoscerlo e quali sono i rischi
Se si è in possesso di un documento falso o si concorre alla contraffazione, si va incontro a pesanti sanzioni.
Il documento, che si tratti della carta d’identità (cartacea o elettronica) o del passaporto, è importante nella vita di tutti i giorni e per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Per ottenere la carta d’identità ci sono una serie procedimenti che potete approfondire qui. Tuttavia, circolare o essere in possesso di un documento falso comporta una serie di violazioni del Codice penale con relative multe e sanzioni.
A disciplinare la norma è l’art. 497 bis del Codice penale che regola questa tipologia di illecito tramite il reato specifico di “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”.
Approfondiamo meglio l’argomento.
Documento falso
Documento falso: come si riconosce
Il documento falso si riconosce da alcuni elementi visibili ad occhio nudo:
- Fotografia intestatario;
- Dati personali;
- Definizione grafica dello stampato;
- Tonalità dei colori;
- Presenza di filigrane;
- Presenza di pellicole di sicurezza;
- Presenza di timbri sia a inchiostro, sia a secco.
Altro elemento importante è la stampa calcografica, quando i grafismi sono in rilievo, e la stampa offset, quando i grafismi sono uniformi e non si riscontrano spessori, come nel caso della texture del documento della carta d’identità.
Altri elementi sono:
- Definizione grafica dello stampato nel particolare (stampa offset);
- Presenza di microscritture;
- Reazioni alla luce UV;
- Reazione ai raggi infrarossi;
- Tavolo luminoso;
- Lettura di codice a barre se presente;
- Lettura di banda magnetica se presente.
Per verificare l’autenticità della carta d’identità si utilizza il tavolo luminoso, mentre per le patenti di guida la luce ultravioletta, con il controllo del quadrato contenente i dati anagrafici e il simbolo con le stellette dell’Unione europea.
Documento falso: cosa si intende per possesso
Il soggetto non deve necessariamente esserne in possesso nell’immediato, ma anche averlo detenuto in precedenza, anche prima dell’accertamento (Cass. Pen. N. 14029/2016).
“Non è necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento falso ed il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, anche prima dell’accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l’atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l’immediata disponibilità”.
Basta quindi avere la possibilità di recuperare senza difficoltà il documento, perché l’azione venga considerata come possesso di documento falso.
Documento falso: la differenza con la contraffazione
L’art. 497 bis punisce maggiormente chi fabbrica o forma documenti falsi o li detiene per uso diverso da quello personale (autonomo reato).
Ma che differenza c’è tra possesso e contraffazione?
La Corte di Cassazione si è espressa in tal senso stabilendo due ipotesi (Cass. Pen. n. 18535/2013):
- la prima ipotesi riguarda il caso di chi sia trovato in possesso di un documento identificativo falso valido per l’espatrio, indipendentemente dall’uso che il possessore ne faccia, e sempre che il possessore non abbia partecipato alla contraffazione;
- la seconda, invece, sanziona penalmente il possesso di un documento identificativo (passaporto o carta d’identità) contraffatto con il concorso dello stesso possessore.
Se il possessore ha partecipato alla falsificazione del documento rischia pene maggiori. Ad esempio, chi detiene una carta d’identità con false generalità ma con la propria foto. È questo il caso in cui il possessore ha partecipato attivamente alla contraffazione, mettendo la foto sul documento o fornendola al falsario.
Documento falso: quando c’è il reato
Nell’esatto momento in cui si possiede un documento falso si sta già commettendo un reato.
A sancire l’illecito è l’art. 497 bis del Codice penale che recita:
“Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale”.
Con “valido per l’espatrio” si intende l’idoneità del documento a consentire al suo possessore di lasciare lo Stato che ha emesso quel documento (Cass. Pen. n. 47563/2015), con configurazione del reato quando sul documento sono presenti foto di persone diverse dai reali intestatari (Cass. Pen. N. 47613/2019).
Tale norma non è valida per gli altri documenti personali non idonei a consentire l’uscita dai confini nazionali, come ad esempio il permesso di soggiorno oppure la carta d’identità che riporta la dicitura “non valida per l’espatrio”.
In quel caso il reato che si attua è quello di “falsità materiale commessa dal privato”, previsto e punito dall’art. 482, c.p. (Cass. Pen. N. 5061/2011).
Documento falso: sanzioni
In caso dei reati di possesso e di contraffazione va incontro a:
- reclusione da due a cinque anni nel caso di possesso di un documento falso valido per l’espatrio;
- stessa pena aumentata da un terzo alla metà per l’ipotesi di fabbricazione, formazione o detenzione per uso non personale del documento.
Se il soggetto ha partecipato alla contraffazione e intende usare il documento falso per compiere un reato di truffa, allora sarà imputato per entrambi i reati commessi.
Il possesso o la fabbricazione del documento falso, infatti, sono puniti indipendentemente dal fatto che il documento venga poi effettivamente utilizzato, come ricorda la Cassazione (Cass. pen. N. 2464/2018):
“Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale”.
Per essere sottoposti a procedimento penale basta essere trovati in possesso del documento, anche se chi lo detiene non ha intenzione di utilizzarlo.
Il reato sussiste anche nel caso in cui il documento valido per l’espatrio è stato falsificato solo in parte, anche se presenta timbri falsi.
Documento falso: quando il possessore non è punibile
Il possessore non è punibile quando la contraffazione è talmente evidente da non costituire un reale pericolo, ed è denominato falso grossolano.
Il falso deve essere percepibile a chiunque entri in contatto con il documento (Cass. pen. n. 27310/2019), anche ad un occhio no esperto; mentre se viene “scoperto” soltanto da personale specializzato allora il falso documentale è punibile dalla legge.
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