Paola Gentile - 25 luglio 2022
Polizia, arriva il congedo e il riposo solidale: ecco come funziona, la circolare
Tutto quello che c’è da sapere per beneficiare del congedo e del riposo solidale.
Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto l’accordo per la definizione delle procedure finalizzate all’attuazione del congedo e del riposo solidale per il personale della Polizia di Stato, mediante la circolare n.555 del Ministero dell’Interno che recepisce e mette in pratica l’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 circa il rinnovo contrattuale 2019-2021.
Nel suddetto articolo viene introdotta la norma tale per cui il personale della Polizia di Stato, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, ha la possibilità di cedere e di ricevere, a titolo gratuito le quattro giornate di riposo (legge 23 dicembre 1977, n. 973) e i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane annue per l’assistenza di figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costante.
Nella circolare, che mette in pratica quanto stabilito nel rinnovo contrattuale 2019-2021 per le Forze di Polizia, oltre agli adeguamenti salariali, che comprendono arretrati, stipendio, indennità pensionabile, straordinario, vi sono anche norme e tutele per fa sì che si sia un equilibrio tra vita privata e lavorativa.
Vediamo come funzione per ciò che concerne il congedo e il riposo solidale.
Congedo e riposo solidale: la circolare
Nella circolare n.555 del Ministero dell’Interno sottoscritta dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Stefano Gambacurta e dalle sigle sindacali di settore, viene stabilito che il personale può cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest’ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.
La cessione del congedo e del riposo solidale è curata dall’Amministrazione mediante un sistema centralizzato a gestione informatizzata, da realizzare entro il 30 ottobre 2022, operante presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (DAGEP), nel quale confluiscono, in forma anonima:
- Cessioni volontarie e gratuite delle giornate di riposo (legge 23 dicembre 1977, n. 937) e dei giorni di congedo ordinario;
- Le richieste di congedo solidale.
La cessione può avvenire in forma diretta:
- Se il sistema centralizzato non è ancora entrato in attivo;
- Nelle ipotesi di urgenza che il sistema centralizzato non riesce a soddisfare completamente o parzialmente;
- Con riferimento alle giornate di congedo ordinario dell’anno in corso, ovvero quelle per le quali non sia ancora trascorso il termine di diciotto mesi successivi all’anno di spettanza, ai sensi del citato articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
- Con riferimento alle giornate di riposo relative all’ultimo semestre dell’annualità di riferimento.
Resta inteso che il personale, in relazione a ogni annualità di congedo può cedere solo la parte residua, rispetto alle quattro settimane, quantificabile in 20 e 24 giorni, rispettivamente, nell’ipotesi di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni con le connesse variazioni nel caso in cui il personale abbia prestato servizio in uffici, con diversa articolazione oraria, nel corso del medesimo anno.
A tal proposito, è necessario verificare, preliminarmente, in occasione della cessione di congedo solidale, che il personale cedente abbia effettivamente maturato il congedo ordinario anche in relazione alla possibile fruizione di istituti non utili ai fini della maturazione del congedo ordinario stesso.
Congedo e riposo solidale: le modalità di cessione
La norma stabilisce le modalità di cessione del congedo solidale, ovvero:
- A titolo volontario e gratuito;
- Non può essere sottoposta a condizione o a termine;
- Non è revocabile;
- Avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali e il richiedente
Per quanto riguardano le modalità di ricezione del congedo solidale, la norma prescrive che il dipendente “ricevente”:
- Deve presentare adeguata certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante la necessità di cure costanti del figlio minore in relazione alle sue particolari condizioni di salute;
- Il medico della struttura sanitaria pubblica o convenzionata dovrà attestare, sulla base di criteri omogenei, le particolari condizioni di salute del minore che necessita di cure costanti;
- Non può richiedere più di trenta giorni per ciascuna domanda, fruibili anche consecutivamente, fino al limite massimo di centoventi giorni all’anno;
- Può avvalersi dei giorni ceduti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione di tutto il congedo ordinario a lui spettante, dei riposi di cui alla legge n. 937 del 1977, ovvero di eventuali giorni precedentemente ricevuti, qualora risulti già destinatario di analoghe cessioni.
Le istanze di congedo solidale successive alla prima seguono la procedura descritta ad eccezione di quelle connesse a patologie dichiarate non rivedibili nella citata scheda, per le quali le particolari condizioni di salute del figlio minore sono comprovate mediante il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.
Le giornate di congedo solidale devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione e restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di assegnazione.
Quando cessano le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l’obbligo di comunicarlo senza ritardo all’Ufficio di appartenenza, che lo dichiara decaduto dalla facoltà di fruirne, provvedendo alla loro materiale reimmissione nel sistema centralizzato ai fini di ulteriori assegnazioni, ovvero alla restituzione, tramite il relativo Ufficio di appartenenza, al diretto interessato nell’ipotesi di cessione diretta.
Congedo e riposo solidale: come funzionerà il sistema centralizzato
Per quanto riguarda il funzionamento del sistema centralizzato, questi opererà secondo sessioni aventi cadenza mensile, articolate in tre fasi successive:
- Una fase iniziale, della durata non inferiore a quattordici giorni, riservata alla raccolta delle richieste di assegnazione;
- Una fase centrale, della durata non inferiore a sette giorni, destinata alla raccolta delle cessioni;
- Una fase finale, dedicata all’assegnazione del congedo solidale.
Nel mese di dicembre le durate minime della fase iniziale e di quella centrale sono ridotte al fine di consentire la fruizione del congedo solidale entro l’anno in corso.
L’apertura delle varie fasi, cui dovrà essere data la massima diffusione tra il personale dipendente, è dichiarata con congruo anticipo dalla DAGEP che renderà noto, al momento dell’avvio della fase centrale, il numero di giorni complessivamente richiesti al fine di partecipare al personale le effettive esigenze dei colleghi che richiedono il congedo solidale.
Congedo e riposo solidale: l’iter
Una volta ricevuta l’istanza, l’Ufficio di appartenenza, entro la scadenza della fase iniziale di ciascuna sessione, inserisce nel sistema centralizzato una sola istanza per ciascuno dei dipendenti interessati, verificando preliminarmente che:
- La certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all’allegato n. 1;
- L’istanza sia formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni;
- Non venga superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell’ipotesi di pregresse richieste.
Durante la fase centrale, il sistema informatizzato raccoglie cronologicamente, in forma anonima, le giornate di congedo solidale cedute; tale fase può chiudersi anticipatamente, rispetto alla durata prestabilita, qualora il numero delle giornate cedute abbia raggiunto quello delle giornate richieste.
Il personale che intende cedere giornate di congedo solidale deve comunicare, in forma scritta, all’Ufficio di appartenenza le giornate che intende cedere precisando se esse rientrano nell’annualità in corso o in quella immediatamente precedente e che si tratta di giorni spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue quantificate, come già accennato, nel limite minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni lavorativi nel corso dell’anno.
L’Ufficio di appartenenza, contestualmente all’invio al sistema centralizzato dei giorni di congedo solidale ceduti, li cancella dalla posizione del dipendente cedente.
Nella fase finale, la DAGEP provvede ad assegnare agli Uffici di appartenenza dei richiedenti i giorni di congedo solidale, riferiti a ciascuna istanza, per essere da questi ultimi accreditati ai richiedenti.
Qualora il numero di giorni di congedo solidale offerti risulti inferiore a quello dei giorni richiesti e le istanze siano plurime, le giornate cedute sono distribuite tra tutti i richiedenti secondo i seguenti criteri:
- Assegnazione di giorni al maggior numero possibile di interessati, secondo proporzionalità rispetto all’entità della richiesta da ciascuno manifestata;
- Assegnazione, in favore di ciascun richiedente individuato, dei giorni entro i limiti delle istanze rispettivamente presentate;
- Redistribuzione dei giorni eventualmente residui attraverso meccanismi standard certificati di randomizzazione.
I giorni di congedo solidale eventualmente non assegnati nella singola sessione sono accantonati dal sistema centralizzato e riportati alla sessione successiva, ai fini del soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze; analogamente, i giorni di congedo solidale non fruiti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre di ciascun anno devono essere reimmessi, a cura dell’Ufficio di appartenenza, nel sistema centralizzato per essere nuovamente assegnati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che ne disciplinano la fruizione.
Il citato Accordo, inoltre, ha stabilito che le giornate di congedo ordinario relativo all’anno in corso, cedute e non riassegnate entro il 31 dicembre del medesimo anno, possono essere nuovamente attribuite e fruite entro i diciotto mesi successivi, alla luce dei principi generali di cui all’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 39 del 2018.
L’ufficio di appartenenza del dipendente cedente, invece, prima di trasmettere la cessione di congedo solidale, deve verificare che i giorni ceduti sono quelli ancora spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti le quattro settimane annue, quantificate nei limiti minimo di venti e massimo di ventiquattro giorni in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell’anno.
Anche in tale caso, i giorni di congedo solidale non goduti dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali, devono essere restituiti al dipendente cedente, a cura degli uffici di appartenenza.
Cosa non rientra nel sistema centralizzato
Sono eliminati automaticamente dal sistema centralizzato, in quanto non più utilmente fruibili:
- I giorni di congedo ordinario, trascorso il termine di diciotto mesi dall’anno di spettanza previsto dall’articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018;
- I giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, decorso il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Il personale interessato deve manifestare la propria disponibilità in forma scritta all’Ufficio di appartenenza che provvede a darne immediata comunicazione all’Ufficio di appartenenza del dipendente ricevente.
L’Accordo, infine, prevede la comunicazione annuale, alle Organizzazioni Sindacali, del numero delle giornate complessivamente cedute, di quelle complessivamente assegnate, entrambe con l’indicazione delle province di provenienza e di destinazione, nonché il numero delle giornate complessivamente fruite.
Per la contabilizzazione della nuova assenza è stata attivata, all’interno del sistema PS Personale, una nuova voce di assenza “congedo solidale” visibile con la generica dicitura “congedo ordinario” nelle stampe che vengono prodotte per uso d’ufficio.
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