Aurora Marinaro - 5 aprile 2024
Congedo di maternità Forze Armate, durata e regole per il personale militare
Il congedo di maternità per le Forze Armate: regole, quanto dura, quando può usufruirne il padre, maternità anticipata o prolungata, cosa cambia in caso di adozione o interruzione.
Il personale delle Forze Armate in stato di gravidanza ha diritto a un periodo di congedo di maternità obbligatorio, a tutela della gestante e del nascituro. Durante la maternità è infatti vietato lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa da parte della madre, anche se in alcuni casi può usufruirne il padre lavoratore. Ecco tutte le regole utili sulla durata e la retribuzione del congedo di maternità per le Forze Armate.
Durata
Il congedo di maternità per il personale femminile delle Forze Armate ha una durata di 5 mesi, che vanno dai due mesi precedenti alla data presunta del parto sino a tre mesi dopo quest’ultimo.
La licenza comprende il periodo che intercorre tra la data presunta del parto e quella effettiva, se il parto avviene dopo, mentre in caso di parto prematuro alla madre spettano anche i giorni non goduti. Questi si aggiungono al periodo di licenza dopo il parto, anche superando la somma di 5 mesi.
La lavoratrice può anche scegliere di distribuire diversamente il congedo di maternità, potendo astenersi dal lavoro 1 mese prima della data prevista del parto e per i 4 mesi successivi oppure lavorando sino a scadenza e usufruire di tutti i 5 mesi in seguito alla nascita.
Ciò, chiaramente, a patto che la gravidanza proceda in condizioni ottimali di salute. Il medico specialista del Sevizio Sanitario Nazionale (o convenzionato) e il medico competente della sicurezza nei luoghi di lavoro devono quindi attestare che il proseguimento dell’attività lavorativa non è pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro.
Maternità anticipata
Il personale militare in gravidanza può anticipare il congedo di maternità, qualora ricorrano particolari condizioni di rischio per la salute della donna, del nascituro o per il proseguimento della gravidanza. In particolare, l’astensione anticipata dal servizio per gravidanza viene disposta in questi casi:
- gravi complicanze della gravidanza;
- forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza;
- condizioni di lavoro e/o ambientali pregiudizievoli per la gestante o il nascituro;
- la militare in gravidanza non può essere adibita a mansioni diverse e idonee.
L’anticipo del congedo di maternità è disposto dalla Direzione territoriale del lavoro in caso di condizioni ambientali e lavorative pregiudizievoli oppure impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni diverse. Il provvedimento è definitivo e può avvenire d’ufficio oppure dietro istanza della militare.
Per gli altri casi citati, invece, la decisione spetta all’Azienda sanitaria locale dietro domanda della lavoratrice. Spetta al Comando o Ente di appartenenza assicurarsi che l’istanza di interdizione anticipata sia prontamente inoltrata all’Asl, non appena appreso della condizione di rischio della gravidanza.
Visite mediche ed esami
Durante la gravidanza, le lavoratrici delle Forze Armate hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento di visite mediche specialistiche, accertamenti clinici ed esami prenatali, a patto che debbano essere effettuati durante l’orario di servizio. Per usufruirne è necessario presentare istanza al Comando o Ente di appartenenza, con la relativa documentazione comprovante.
Estensione del congedo di maternità
Così come il congedo di maternità può essere anticipato, la lavoratrice ha la facoltà di prolungarlo estendendo il periodo di congedo obbligatorio sino a 7 mesi dopo il parto. L’estensione dipende dalle condizioni di salute della madre e del neonato, nonché dalle condizioni di rischio del lavoro e della possibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
Trattamento economico e carriera
Durante il congedo di maternità obbligatorio il personale delle Forze Armate ha diritto al trattamento economico ordinario nella misura intera, anche in caso di anticipo o estensione della maternità, lo stesso per il congedo in caso di adozione o di paternità (laddove permesso).
In ogni caso, le lavoratrici non subiscono alcuna variazione sul proprio status in seguito all’assenza e anzi i periodi di maternità sono considerati per la progressione di carriera, a patto che siano soddisfatti i precisi doveri di comando, attribuzioni specifiche, servizio per Enti o Reparti e imbarco.
Regole per il congedo
Il personale femminile delle Forze Armate deve subito dare notizia al proprio Ente o Comando di appartenenza dello stato di gravidanza e fornire la documentazione medica che attesta la gestazione e la data presunta del parto. Lo stesso riguardo alle procedure di adozione.
Entro 30 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia bisogna informare nuovamente l’Ente o Comando, anche con un’autocertificazione.
Adozione nazionale e internazionale
Come anticipato, il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento preadottivo. Se il giudice vi equipara le situazioni di affidamento o collocazione temporanea si può usufruire del beneficio anche per queste ultime. In ogni caso, il congedo ha sempre una durata di 5 mesi, i quali devono essere usufruiti entro i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione nazionale.
Per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione, le madri hanno diritto anche a una licenza straordinaria, tuttavia non retribuita. Per quanto riguarda l’adozione internazionale, invece, il congedo di maternità può essere fruito anche per il periodo di permanenza all’estero necessario per l’adozione. Così, la licenza straordinaria non retribuita può essere impiegata per il periodo restante necessario agli incontri e agli adempimenti burocratici.La durata di permanenza all’estero deve comunque essere certificata dall’Ente che cura l’adozione.
Le licenze straordinarie non rientrano nel limite di 45 giorni annui, ma non hanno effetti sulla tredicesima mensilità o sulle ferie e sono computate interamente nell’anzianità di servizio.
La madre adottante o naturale ha in ogni caso diritto a riprendere servizio attivo nel caso in cui il figlio necessiti di degenze ospedaliere, per riprendere a usufruire del congedo residuo dal suo rientro a casa. Questa possibilità può essere esercitata solo una volta per ogni bambino.
Interruzione di gravidanza
La lavoratrice ha diritto a riprendere servizio attivo in qualsiasi momento in seguito all’interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno di gestazione (sia spontanea che terapeutica) e anche in caso di decesso alla nascita o durante il congedo.
Deve però essere fornito all’Ente o Comando di appartenenza un preavviso minimo di 10 giorni ed è necessario il parere favorevole del medico specialista del Ssn e del medico competente per la salute sul lavoro.
Ai fini del congedo di maternità, comunque, l’interruzione di gravidanza è considerata come malattia, sia quando spontanea che volontaria.
Congedo di paternità
Il padre appartenente alle Forze Armate può usufruire del congedo di paternità dopo la nascita o ingresso del minore in famiglia, per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, ma soltanto nei seguenti casi:
- morte della madre;
- grave infermità materna;
- abbandono della madre;
- affidamento esclusivo al padre.
Queste condizioni devono essere certificate al Comando o Ente di appartenenza per usufruire del congedo. Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il padre può usufruire del beneficio per i 3 mesi successivi alla nascita in caso di morte o grave infermità. Anche il congedo di paternità prevede il trattamento economico ordinario per intero.
In caso di adozione internazionale, tuttavia, il padre ha diritto alla licenza straordinaria non retribuita per i periodi all’estero certificati indipendentemente dai benefici spettanti alla madre.
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