Aurora Marinaro - 26 novembre 2024
La differenza tra ferma e rafferma nelle Forze Armate
Ecco cosa c’è da sapere su ferma e rafferma nelle Forze Armate.
Nell’ambito dei concorsi per le Forze Armate, ma anche delle trattative sindacali per il rinnovo di contratto, si sentono spesso i termini “ferma” e “rafferma”, più che altro riferiti ai volontari militari. Non si tratta di sinonimi, ma di due istituti differenti che hanno altrettanto differenti implicazioni. Per chi è nuovo alle tematiche militari è sicuramente complesso interfacciarsi con questa terminologia, anche perché non tutto è intuitivo.
I vari cambiamenti nell’ordinamento possono infatti generare confusione, soprattutto pensando alla leva obbligatoria, oggi sospesa, e ai relativi riflessi sul concetto di ferma e rafferma. Approfondiamo quindi il significato di questi termini così simili, le loro differenze e perché sono importanti.
La differenza tra ferma e rafferma
Si indica con “ferma” il periodo minimo di permanenza in un ruolo, mentre la rafferma è il periodo aggiuntivo a tempo determinato o indeterminato. In tal proposito, soprattutto per l’Arma dei Carabinieri, si usano anche i rispettivi sinonimi assoldamento e riassoldamento, retaggio di una normativa ormai antica.
I volontari delle Forze Armate sono in servizio per un periodo di tempo determinato, la ferma prefissata, a cui può eventualmente seguire la rafferma.
In particolare:
- i volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), quindi con ferma di 3 anni, possono chiedere una rafferma di un anno oppure indeterminata, quest’ultima riservata al tempo necessario per completare l’iter concorsuale per l’accesso al ruolo dei volontari in ferma triennale (VFT).
- I volontari in ferma prefissata triennale, invece, possono chiedere una rafferma necessaria a completare l’iter concorsuale per l’accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP).
- I volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) possono chiedere una rafferma di 1 anno oppure per il tempo necessario a completare l’iter del concorso di accesso al ruolo di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4).
- I volontari in ferma prefissata quadriennale possono chiedere un periodo di rafferma necessario a completare l’iter concorsuale per l’accesso al servizio permanente (VSP) oppure un periodo che dipende dall’anno di reclutamento. I VFP4 reclutati prima del 2017 possono chiedere due periodi di rafferma della durata di 2 anni l’uno, mentre i VFP4 reclutati nel 2020 possono chiedere un solo periodo di rafferma da 1 anno. Per i VFP4 reclutati nel 2017, 2018 e 2019, infine, il periodo di rafferma a domanda è uno solo, dalla durata di 2 anni.
Con la legge n. 119/2022 il reclutamento nelle carriere iniziali nelle Forze Armate è cambiato, incentrandosi sul ruolo di volontario in ferma iniziale (VFI) e volontario in ferma triennale (VFT). La ferma ha quindi inizio con il superamento del primo concorso, terminando poi dopo il periodo prestabilito. A questo punto il militare può chiedere la rafferma o anche partecipare a un concorso per entrare in servizio permanente, ma senza essere vincolato al proseguimento dell’iter militare.
La domanda di rafferma
La domanda di rafferma presentata dal volontario viene valutata secondo importanti parametri di merito. Nel dettaglio:
- titoli relativi a punteggi previsti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata;
- documentazione caratteristica;
- rendimento in servizio;
- istanze di rafferma biennale (per i VFP4);
- giorni di servizio effettivamente prestato, comprensivi di convalescenza per infermità da causa di servizio riconosciuta o in attesa di giudicato;
- incarichi ricoperti (per i VFP4);
- riconoscimenti, ricompense, benemerenze;
- partecipazione a operazioni militari, sia all’estero che su territorio nazionale.
Prolungamento del periodo di ferma dei volontari
Oltre a quanto previsto per la rafferma, il periodo di ferma può essere prolungato temporaneamente anche per particolari esigenze di servizio. Nel dettaglio, per esigenze relative alle soli missioni internazionali la ferma dei volontari in ferma prefissata iniziale e annuale può essere prorogata di altri 6 mesi, con il consenso degli interessati.
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