Licenza ordinaria per i volontari delle Forze Armate, a chi spetta e quanto

Licenza ordinaria per i volontari delle Forze Armate, a chi spetta e quanto

Tutte le informazioni sulla licenza ordinaria per i volontari delle Forze Armate.

La licenza ordinaria potrebbe essere definita come l’equivalente delle ferie retribuite per il personale militare, un diritto irrinunciabile, tutelato dalla Costituzione stessa. Quest’ultima stabilisce infatti, nell’articolo 36, che la quantità e la qualità del lavoro devono essere compatibili con il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Ogni lavoratore, inoltre, “ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Proprio per questa ragione ci sono regole estremamente stringenti sulla monetizzazione della licenza ordinaria, un periodo di riposo fondamentale che spetta a tutto il personale militare, volontari compresi.

A chi spetta e quanto

La licenza ordinaria spetta annualmente ai volontari in ferma prefissata in misura dipendente dalla tipologia di ferma e dall’articolazione settimanale dell’orario di servizio. Di seguito, la tabella riepilogativa, che include i 2 giorni di riposo stabiliti dalla legge n. 937/1977.

Tipologia di ferma5 giorni settimanali6 giorni settimanali
Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) 24 giorni 28 giorni
Volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) in ferma 24 giorni 28 giorni
Volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) in rafferma di 1 anno 24 giorni 28 giorni
Volontari in ferma prefissata triennale (VFT) 26 giorni 28 giorni
Volontari in ferma quadriennale (VFP4) in ferma 28 giorni 32 giorni
Volontari in ferma quadriennale (VFP4) in rafferma biennale 28 giorni 32 giorni

La licenza ordinaria viene invece determinata in un periodo annuale in proporzione ai dodicesimi dell’anno di effettivo servizio per le seguenti categorie:

  • volontari ammessi al prolungamento della ferma o in rafferma;
  • volontari in ferma quadriennale (VFP4) in ferma e in rafferma biennale;
  • volontari in ferma triennale (VFT) quando il primo o l’ultimo anno della ferma non coincidono con l’anno solare;
  • volontari prosciolti dalla ferma.

Casi particolari: allievi, corsi di formazione, missioni all’estero

L’articolo 1502 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che “Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata”, così come per gli allievi e gli studenti degli istituti di istruzione e formazione sono questi ultimi a regolamentare le licenze e i permessi. Manca, da questo punto di vista, una normativa omogenea.

Per quanto riguarda i volontari in ferma prefissata in servizio all’estero o in missioni internazionali, invece, lo stesso articolo del Codice dell’ordinamento militare rimanda alle leggi e agli accordi internazionali che disciplinano l’incarico o alle norme dell’organismo internazionale implementate dall’autorità italiana. In ogni caso, “la licenza non fruita nel corso dell’anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l’anno successivo”.

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