Licenza straordinaria per cure termali, le regole per l’Esercito Italiano

Licenza straordinaria per cure termali, le regole per l'Esercito Italiano

Guida alla licenza straordinaria per cure termali per i militari dell’Esercito Italiano: come funziona, chi può richiederla, requisiti e come fare domanda.

I trattamenti termali a scopo medico possono rivelarsi un toccasana per trattare alcune condizioni, ma spesso comportano un certo impegno in termini di tempo e spostamenti per raggiungere gli stabilimenti. Per questo motivo, il personale militare ha diritto a un periodo di licenza straordinaria per cure termali. Ecco come funziona, secondo le recenti indicazioni dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Beneficiari e requisiti

Ha diritto alla licenza straordinaria per cure termali il personale militare con patologie (dipendenti da causa di servizio o meno) che ne fruiscono per esigenze terapeutiche o riabilitative. I due requisiti sono strettamente correlati, nel senso che le cure termali devono essere finalizzate al miglioramento (o alla cura) della patologia di cui è affetto il militare.

Non basta dunque una generica condizione patologica, ma quest’ultima deve essere compatibile con l’esigenza di cure termali. Questa condizione deve essere certificata da un medico specialista dell’Asl o Usl (non sono idonee le richieste provenienti da medici di strutture convenzionate) che prescrive e motiva le cure termali. Per le patologie dovute a causa di servizio è invece sufficiente la prescrizione del medico di base.

Considerando che l’Ispettorato generale della sanità militare cita "cure fango-balneo-termali, inalatorie, idropiniche e complementari" l’ambito di fruizione del beneficio è ampio, sempre a patto che ci sia un’infermità e che la stessa sia trattabile attraverso le procedure citate. Potrebbero quindi rientrare nella casistica, per esempio, diverse patologie delle vie respiratorie e dell’orecchio, le patologie artroreumatiche, della pelle e dell’apparato circolatorio.

Durata della licenza per cure termali

La licenza straordinaria per cure termali ha un limite di 15 giorni annui e continuativi di assenza dal servizio (in cui sono compresi i giorni festivi o non lavorativi) ed è comunque soggetta al limite annuale di 45 giorni relativo alla licenza straordinaria.

La durata della licenza, entro i 15 giorni, viene stabilita dopo la fruizione delle cure e comprende:

  • i giorni effettivi di cure, di norma 12;
  • i giorni di riposo tra le sedute, quando previsti;
  • la giornata aggiuntiva di esenzione dal servizio se prescritta dal dirigente sanitario dello stabilimento;
  • i giorni di viaggio se corrispondenti a giornate lavorative.

Ogni militare può usufruire della licenza per un ciclo di cure ogni anno. Chi necessita di un secondo ciclo di cure o di un prolungamento del trattamento può usufruire della licenza ordinaria e dei recuperi compensativi, a patto che nel frattempo passino almeno 15 giorni di servizio. Se l’inizio della licenza straordinaria per cure termali è successiva alla fine della licenza ordinaria e dei recuperi compensativi il periodo di 15 giorni può essere diminuito, soltanto se:

  • per motivi eccezionali le cure vengono anticipate;
  • è documentata l’indilazionabilità delle cure.

Altrimenti, il militare deve accertarsi che trascorrano almeno 15 giorni di servizio.

La licenza straordinaria può invece essere seguita o preceduta dai permessi previsti dalla legge n. 937/1977 (per le festività soppresse), necessari per sottoporsi a un secondo ciclo di cure termali. Il periodo necessario per le visite mediche è invece da ricomprendere nei permessi brevi (disciplinati dal DPR n. 40/2018), dunque entro metà dell’orario giornaliero. Per assenze di durata superiore bisogna dunque ricorrere alla licenza per gravi motivi, comprovando la propria necessità.

In ogni caso, non sarà possibile recuperare i giorni di trattamento non effettuato per chiusura dello stabilimento per cause di forza maggiore o festività infrasettimanali. Il ciclo di cure non può essere interrotto tranne che nei seguenti casi:

  • motivi di carattere sanitario sopraggiunti e certificati da un operatore sanitario dello stabilimento termale (per esempio insofferenza ai trattamenti);
  • malattia sopraggiunta e certificata;
  • situazioni personali e/o familiari particolarmente rilevanti e imprevedibili, da documentare.

Retribuzione e spese per il trattamento

Durante la fruizione della licenza straordinaria per cure termali vengono sospese le indennità operative fondamentali e supplementari, ma viene riconosciuta l’indennità di impiego operativa di base, che include il trascinamento (la maggiorazione per coloro che hanno percepito indennità superiori).

Le spese per le cure termali sono a carico dell’interessato, fatta eccezione per coloro che hanno contratto malattie o infermità durante missioni internazionali di pace all’estero, per i quali le spese sono a carico dell’Amministrazione Difesa.

Leggi anche: Cosa si intende per causa di servizio e come viene riconosciuta