Paola Gentile - 24 settembre 2022
Che cosa rischio se non voto alle elezioni politiche 2022
Le conseguenze dell’astensionismo. Tutto quello che c’è da sapere.
Le elezioni politiche 2022 che si terranno il 25 settembre dovranno fare i conti con una variabile difficile da valutare: l’astensionismo.
Una vera e propria incognita che potrebbe risultare anche determinante per la vittoria di questa o quella compagine politica.
Forse perché sfiduciati dalla politica, forse perché alle prese con richieste di permessi da lavoro e spostamenti verso i Comuni di residenza per esercitare il diritto di voto: eppure per una buona fetta di italiani non andare a votare sta diventando quasi la normalità, tanto che viene da chiedersi cosa succede se non voto?
Sebbene siamo sempre stati portati a credere che non recarsi alle urne implicasse, di conseguenza, la perdita del diritto di voto, ebbene: su questo aspetto possiamo rassicurare e dire che il diritto di voto garantito dalla Costituzione non si perde se si decide di astenersi. È da ascrivere alla diceria popolare anche il fatto che se si salta più di una competizione elettorale bisogna rinnovare la tessera elettorale, niente di più falso.
Se l’astenersi non implica niente sul piano giuridico e amministrativo, le conseguenze sul piano politico, invece, possono essere molte. Non votando si rinuncia alla possibilità di esprimere la propria preferenza su chi dovrebbe essere il proprio rappresentante in Parlamento.
Avere la possibilità di dire la propria è un diritto non da poco e non andrebbe sottovalutato. Significa per ogni cittadino che ha compiuto la maggiore età partecipare alla vita politica e istituzionale del Paese. Per questo il voto è un diritto ma anche un dovere e con esso i cittadini vengono chiamati ad essere parte attiva dello Stato.
Sebbene, abbiamo esplicitato che non si perde alcun diritto se non si vota, tuttavia occorre valutare bene se decidere di astenersi o meno.
Il voto: cosa dice la Costituzione
Al compimento del 18° anno di età, i cittadini italiani vengono iscritti nel registro elettorale del proprio Comune di residenza e muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento possono esercitare il voto alle elezioni amministrative, politiche e ai referendum.
Da quest’anno, i 18enni potranno esprimere la loro preferenza sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (prima serviva aver compiuto 25 anni). Infatti, al seggio elettorale verranno consegnate due schede: una rosa e una gialla.
l diritto di voto è sancito dall’art. 48 della nostra Costituzione che recita:
“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge”.
Il diritto di voto non decade nemmeno dopo anni di astensionismo. In tal senso la Costituzione dice che:
“Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi d’indegnità morale indicati dalla legge”.
Quindi, solo nelle condizioni di cui sopra si perde il diritto di voto e l’astensionismo non è tra queste.
Cosa comporta non andare a votare
Non andare a votare e quindi astenersi non comporta nulla. Non sono previste né multe tantomeno sanzioni per chi non si reca alle urne, in quanto il diritto di voto si acquisisce al compimento della maggiore età e non si perde, salvo se si commettano alcuni reati gravi o gravissimi. Chi non vota non deve neppure temere limitazioni ai concorsi pubblici.
L’unica cosa che comporta non recarsi alle urne è la perdita della possibilità di fare la propria scelta, innescando delle conseguenze sul piano politico-istituzionale, poiché se molti decidono di astenersi, il loro “non parere” può pesare e molto nell’esito elettorale.
Cosa accedeva in passato
Nel 1957 votare era un obbligo a cui nessun cittadino poteva sottrarsi secondo il Testo Unico delle Leggi sulle elezioni. Chi non andava a votare andava incontro a pesanti sanzioni.
Per spiegare meglio la situazione basti sapere che l’art. 115 recitava:
“L’elettore che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al sindaco. L’elenco di coloro che si astengono dal voto senza giustificato motivo è esposto per la durata di un mese nell’albo comunale. Per il periodo di cinque anni la menzione ’non ha votato’ è iscritta nei certificati di buona condotta”.
La norma è stata abrogata nel 1993, ma la credenza, tale per cui se non si va a votare si perde il diritto e si è esclusi dalla vita attiva della comunità, a quanto pare, no.
Nessuno può negare all’elettore il diritto di non andare a votare, sta solo a lui decidere se esercitare il suo diritto o meno.
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