Perdita del grado militare, quando avviene il "declassamento"

Perdita del grado militare, quando avviene il "declassamento"

Ecco quando può avvenire la perdita del grado secondo il Codice dell’ordinamento militare.

La vicenda del Generale Vannacci, tornata in auge con la pubblicazione del suo secondo libro, ha attratto la curiosità del pubblico sul rischio di declassamento. Non tutti sanno, infatti, che la perdita del grado militare può avvenire per diverse motivazioni, non necessariamente nell’ambito di un procedimento disciplinare. Quest’ultimo, peraltro, può avere esiti differenti e comunque essere contestato.

Insomma, non è possibile sapere ora quale sarà il destino della carriera militare del Generale Vannacci, che in tal proposito si dichiara “estremamente sereno e sempre più convinto della correttezza delle mie azioni”. Saranno le autorità competenti ad accertare il rispetto della normativa militare ed applicare, se ritenuto necessario, le misure più adeguate alla situazione.

La perdita di grado per un militare è una sanzione comunque molto dura, non certo applicata con leggerezza. Ovviamente, sono di volta in volta le autorità a verificare i fatti e a commisurare la disciplina sanzionatoria alle violazioni, ma vediamo a livello generico quando avviene il declassamento.

Perdita del grado militare

Quando avviene la perdita del grado militare
Procedimento disciplinare
Dimissioni d’autorità
Cancellazione dai ruoli
Condanna penale

Quando avviene la perdita del grado militare

Come anticipato, la perdita del grado militare può avvenire per diverse ragioni, tutte specificate dall’articolo 861 del Codice dell’ordinamento militare. Quest’ultimo prevede le seguenti cause:

  • dimissioni volontarie (soltanto per gli ufficiali);
  • dimissioni d’autorità;
  • cancellazione dai ruoli;
  • rimozione all’esito di un procedimento disciplinare.

La perdita di grado può essere seguita dall’iscrizione in un altro ruolo o, altrimenti, comportare l’iscrizione d’ufficio nei ruoli di militari di truppa.

Perdita del grado per procedimento disciplinare

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare è bene precisare che non sempre comporta la perdita di grado. Le sanzioni sono sempre commisurate all’entità della violazione commessa dal militare (e accertata), considerata contraria alle regole deontologiche e di condotta che guidano la Forza Armata.

Ci sono peraltro due categorie di procedimenti disciplinari, con differenti misure sanzionatorie. Bisogna in particolare distinguere tra il procedimento disciplinare di Stato, destinato alle infrazioni più gravi e alle condanne penali, e il procedimento disciplinare di Corpo.

Il procedimento disciplinare di Stato può comportare le seguenti sanzioni individuate dall’articolo 1357 del Codice dell’ordinamento militare:

  • sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da 1 a 12 mesi;
  • sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da 1 a 12 mesi;
  • cessazione della ferma (o della rafferma) per la violazione disciplinare o per la grave inadempienza ai doveri militari;
  • perdita del grado per rimozione.

Le sanzioni che possono scaturire da un procedimento disciplinare di Corpo sono invece individuate dall’articolo 1358 del Codice dell’ordinamento militare nelle seguenti:

  • richiamo verbale;
  • rimprovero scritto;
  • consegna (ossia privazione della libera uscita fino a 7 giorni consecutivi al massimo);
  • consegna di rigore (obbligo di rimanere fino a un massimo di 15 giorni in uno spazio dell’ambiente militare).

Tutte le sanzioni disciplinari devono comunque essere comminate soltanto in seguito all’accertamento procedurale, entro i termini previsti dalla legge per la conclusione dello stesso (secondo il Tar Torino 270 giorni) e avere carattere di proporzionalità con la violazione. È comunque sull’amministrazione che ricade l’onere motivazionale, affinché il militare abbia gli strumenti per comprendere la sanzione ricevuta. Per le diverse tipologie di sanzioni, inoltre, sono previsti specifici parametri di legge a tutela della proporzionalità.

Tornando alla perdita di grado, possiamo citare alcuni precedenti giurisprudenziali per capire quando avviene in seguito a un procedimento disciplinare. Per esempio, il Tar Emilia-Romagna ha accolto il ricorso di un militare dell’Arma dei Carabinieri, che aveva subito la sanzione in seguito al consumo di sostanze stupefacenti in un episodio isolato e privo di conseguenze sulla vita lavorativa o sulla reputazione dello stesso. Secondo i giudici, la rimozione del grado violava il principio di proporzionalità (sentenza n. 160/2023).

La giurisprudenza ha infatti più volte ricordato che la rimozione del grado, non essendo legata a criteri minimi o massimi (rimessi all’Amministrazione) deve essere riservata ai casi di particolare gravità. Quest’ultima deve essere valutata sempre in rapporto alla particolare professione svolta e alla normativa militare. Un secondo esempio è la sentenza n. 602/2023 del Tar Sardegna, che conferma la rimozione del grado a carico del militare condannato per i reati di oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

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Perdita del grado per dimissioni d’autorità

Nelle cause di rimozione del grado ci sono anche le dimissioni d’autorità, che l’articolo 863 del Codice dell’ordinamento militare riserva alle seguenti ipotesi:

  • interdizione giudiziale;
  • inabilitazione civile;
  • amministrazione di sostegno;
  • irreperibilità accertata;
  • sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.

Su decisione del ministro della Difesa, a seconda del parere della Corte d’Appello, le dimissioni d’autorità possono essere stabilite anche in caso di:

  • sottoposizione a misure di prevenzione;
  • sottoposizione a misure di sicurezza personali;
  • riconoscimento di infermità psichica (con proscioglimento o condanna penale con ricovero presso una struttura di cura);
  • ricovero del militare prosciolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario.

Perdita del grado per cancellazione dai ruoli

La cancellazione dai ruoli è regolamentata dall’articolo 864 del Codice penale, che la riserva ai seguenti casi:

  • perdita della cittadinanza;
  • assunzione di servizio presso un’altra Forza Armata, un altro Corpo armato oppure in una Forza di polizia a ordinamento civile;
  • assunzione di servizio nella Forza Armata di appartenenza con grado inferiore;
  • assunzione di servizio non autorizzata nelle Forze Armate estere.

Il Codice precisa che l’assunzione di servizio rilevante per la cancellazione dai ruoli si perfeziona soltanto con l’incorporazione e l’immissione nel nuovo ruolo.

Perdita del grado per condanna penale

Nell’ambito di una condanna penale, la rimozione del grado è prevista in caso di condanna definitiva non sospesa condizionalmente per:

  • reati militari;
  • delitti non colposi che comportano la rimozione o l’interdizione temporanea dai pubblici uffici (per esempio la condanna alla reclusione superiore a 3 anni);
  • delitti non colposi che prevedono l’interdizione professionale o la decadenza o sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Per reati differenti, la perdita del grado può comunque derivare dal procedimento disciplinare.

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